Cassazione Civile, Ordinanza n. 07717/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario iniziato nel 1992. La società attrice ha agito chiedendo la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate per effetto dell’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia di usura. Il Tribunale di Padova ha accolto solo in parte la domanda, condannando la banca alla restituzione di una somma contenuta, sulla base anche di una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello di Venezia, investita dall’originaria attrice con nove motivi, ha dichiarato inammissibili per aspecificità tre motivi, rigettato gli altri, e ha accolto l’appello incidentale della banca rideterminando ulteriormente al ribasso l’importo dovuto. In Cassazione la società ha proposto dieci motivi: i primi tre contro la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello, i successivi sei contro il rigetto degli altri motivi, il decimo contro l’accoglimento dell’appello incidentale della banca. La Suprema Corte ha però rilevato d’ufficio che il ricorso era strutturato in modo eccessivamente riproduttivo e frammentario, privo di una sintesi chiara dei fatti rilevanti, della causa petendi e soprattutto della ratio decidendi della sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di comprendere appieno le censure. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violato il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, perché il ricorso si limitava a riprodurre ampi stralci di atti e fasi processuali senza offrire una sintesi funzionale alla comprensione della vicenda e senza illustrare in modo chiaro la ragione della decisione di primo grado e i passaggi essenziali della consulenza tecnica richiamata. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente a rifondere alla banca le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro, sintetico e funzionale alla comprensione delle censure; la mera riproduzione integrale o frammentaria di atti processuali non basta e può determinare l’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione del giudizio con rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge, nei casi previsti, l’ulteriore importo indicato dal comma 1-quater.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso
La Corte ribadisce che il ricorrente deve offrire una narrazione sintetica dei fatti rilevanti, non una riproduzione pedissequa degli atti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti di causa deve essere sintetica ma completa rispetto agli aspetti decisivi per comprendere i motivi, senza affidare alla Corte la selezione del materiale rilevante tra ampie trascrizioni di atti.
- La riproduzione integrale o eccessivamente analitica degli atti processuali non soddisfa il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. se non consente, già dalla lettura del ricorso, di cogliere con chiarezza la vicenda sostanziale, la domanda proposta e la ratio della decisione impugnata.
- La mancanza di una chiara esposizione della causa petendi e della motivazione della sentenza di merito può rendere inammissibile l’intero ricorso, anche se i motivi successivi contengono riferimenti sparsi alla vicenda processuale.
- Ai fini dell’ammissibilità, non è decisivo che esista una sezione formale separata dedicata ai fatti di causa: è sufficiente che la sintesi emergA chiaramente dall’insieme dell’atto, purché sia funzionale alla comprensione delle censure.
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