Cassazione Penale, Ordinanza n. 25452/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
In un giudizio definito in appello con rito de plano ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per una rapina aggravata in concorso. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, omessa/insufficiente/carente motivazione della sentenza di appello, ritenuta generica e riferita solo alle modalità del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192 c.p.p., 62-bis e 133 c.p., dolendosi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e della mancanza di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto generico e il secondo manifestamente infondato, poiché la ricorrente aveva aderito a un accordo sulla pena e rinunciato agli ulteriori motivi di appello, con conseguente preclusione a far valere in cassazione questioni sul trattamento sanzionatorio e sui motivi rinunciati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa una causa idonea a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità. La Corte ha valorizzato la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello in sede di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., escludendo la deducibilità in cassazione delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio concordato.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado; l'accordo sulle questioni sanzionatorie determina la rinuncia ai motivi correlati e preclude di riproporre in cassazione le censure sui punti rinunciati.
Il ricorso per cassazione resta proponibile nei limiti generali di questo articolo, salve le preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello e dal giudicato interno formatosi sui punti rinunciati.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
È l'unico riferimento specifico all'impugnazione della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ma attiene solo alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità de plano per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti di ammissibilità del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disciplina restrittiva prevista per il patteggiamento non si applica analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., perché si tratta di norma speciale limitata al rito ex art. 444 c.p.p.
Richiamato in contrapposizione al concordato in appello per evidenziare che il patteggiamento è un rito speciale distinto, cui è riferita la disciplina limitativa dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta concordata sulla pena, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause immediatamente rilevabili, poiché il tema resta estraneo ai motivi devoluti dopo la rinuncia.
La sua violazione era invocata dalla ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della doglianza poiché la questione è preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello.
Le attenuanti generiche non possono essere nuovamente contestate in cassazione quando il trattamento sanzionatorio sia stato concordato e i motivi sul punto siano stati rinunciati.
I criteri di commisurazione della pena non sono deducibili in cassazione se la pena è stata oggetto di accordo tra le parti e il relativo motivo di appello è stato rinunciato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi al trattamento sanzionatorio produce una preclusione sostanziale: tali questioni non possono essere riproposte in cassazione.
- La sentenza resa in esito al concordato in appello non è soggetta, quanto ai limiti di impugnazione, alla disciplina speciale del patteggiamento; l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non è applicabile in via analogica.
- Il giudice di appello, quando recepisce l'accordo delle parti sulla pena, non deve sviluppare una motivazione autonoma sui punti oggetto di rinuncia, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- In cassazione sono inammissibili le censure generiche che non individuino specificamente il vizio denunciato e le parti della motivazione asseritamente carenti.
- L'accordo sul trattamento sanzionatorio comporta il decadimento delle questioni ad esso afferenti, compresi i profili relativi a pena base, aumenti, attenuanti generiche e criteri di commisurazione, se tali punti sono stati coperti dalla rinuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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