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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11654/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare detentiva emessa dal gip per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa ("Cosa Nostra", articolazione di Acireale e Aci Catena, periodo gennaio 2019 - novembre 2021) e tentata estorsione aggravata (atti in continuazione fino al 7 agosto 2019). Il ricorrente denunciava carenza e genericità degli indizi: sosteneva che le conversazioni intercettate sono generiche e prive di specificità tali da dimostrare l'affectio societatis e la partecipazione attiva alla consorteria; chiedeva che non fosse riconosciuto il ruolo organizzativo a lui attribuito (raccolta proventi estorsivi, distribuzione risorse, raccordo tra associati). Denunciava inoltre vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché violazioni delle norme processuali richiamate (artt. 416 bis c.p., 292, 273 c.p.p., 309 co. 9 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha fondato la conferma della misura sulla convergenza di indizi dichiarativi (chiamate in correità) e colloquiali (intercettazioni) che delineano un ruolo "intermedio" e organizzativo del ricorrente nel sodalizio, nonché il suo coinvolgimento nella pianificazione e riscossione estorsiva. La Corte ha inoltre rigettato la ricostruzione alternativa del ricorrente come mera richiesta di diverso apprezzamento della prova, materia non sindacabile in cassazione secondo i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro duemila. Sono stati disposti gli adempimenti relativi alla sua condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa al reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la convergenza di dichiarazioni di intranei e conversazioni intercettate fosse idonea a dimostrare la partecipazione e il ruolo organizzativo del ricorrente nella "Cosa Nostra" locale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sul giudizio degli indizi che impone una valutazione complessiva e grave degli elementi: la Corte ha richiamato i limiti alla nuova valutazione della prova in sede di cassazione e l'interpretazione coerente data dal giudice del merito agli indizi.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di valutazione degli elementi probatori e all'eventuale censura per omessa o insufficiente valutazione: la Corte ha ritenuto che non sussista travisamento della prova né manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità, escludendo che i motivi proponessero vizi di diritto rilevanti e non consentendo una nuova valutazione del merito (in particolare richiamando il limite di cui alla lett. e)).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni riguardanti la condizione detentiva del ricorrente: la Corte ha disposto gli adempimenti previsti per la situazione carceraria dell'imputato.

Massime di principio

  • La conferma di una misura cautelare per associazione mafiosa può fondarsi su una convergenza di indizi diversi (dichiarazioni di intranei e intercettazioni) che delineino ruolo stabile e funzioni organizzative; non è necessario che ogni singolo elemento sia di per sé definitivo, purché la valutazione complessiva risulti logica e coerente.
  • In cassazione l'impugnante non può ottenere la rilettura del materiale probatorio come se fosse un nuovo giudice del merito: le censure che chiedono una diversa valutazione delle intercettazioni o delle dichiarazioni sono, di regola, inammissibili salvo evidente illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
  • Le conversazioni intercettate, se lette nel contesto e in connessione con altre fonti (es. chiamate in correità), possono assumere valore indiziario forte; la loro presunta genericità deve essere valutata in relazione alla cornice probatoria complessiva.
  • Le doglianze processuali che riguardano la presunta omessa valutazione di elementi probatori devono essere formulate mostrando l'esistenza di una specifica sanzione di inutilizzabilità o nullità; in mancanza, la Corte tende a ritenere inammissibili o infondate tali censure.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o ammissibili per motivi non pertinenti può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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