Cassazione Penale, Sentenza n. 823/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per mancata valutazione dei motivi di appello, sostenendo che non vi sia stata rinuncia ai motivi ex art. 589, comma 2, c.p.p., poiché la procura al difensore era limitata al cosiddetto "concordato" ex art. 599-bis c.p.p., ovvero subordinata all'accordo con il Procuratore Generale sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello. Inoltre, uno dei ricorrenti (Alessio) ha poi dichiarato in separata sede, il 19/08/2022, di rinunciare espressamente all'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto ad Alessio Corsano per effetto della successiva rinunzia all'impugnazione (art. 591, lett. d, c.p.p.). Quanto a Mauro Corsano perché la sentenza impugnata attestava che i motivi di gravame erano stati rinunciati a condizione che fosse recepito l'accordo sulla pena, condizione poi soddisfatta con la ratifica in appello; pertanto non residuava alcun motivo di doglianza. La Corte richiama che, nel concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia ai motivi sulla responsabilità non è revocabile, neppure implicitamente, salvo il caso in cui l'accordo sulla pena non venga accettato (art. 599-bis, comma 3). I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila (testo integrale della destinazione della somma parzialmente tronco nell'originario).
Norme richiamate
Disciplina il cosiddetto 'concordato' in appello: consente l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena e stabilisce che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, effettuata nell'ambito del concordato, è vincolante e non revocabile se l'accordo viene accettato; la revoca opera solo se l'accordo non è accolto (comma 3).
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla forma e agli effetti della rinuncia all'appello; i ricorrenti sostenevano che non fosse avvenuta una valida rinuncia ai sensi di tale disposizione.
art. 591, lett. d, cod. proc. pen.
Prevede cause di inammissibilità o estinzione dell'impugnazione, qui richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in relazione alla rinuncia successiva all'impugnazione del ricorrente Alessio.
art. 81, comma finale, cod. pen. e art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norme richiamate nel capo di imputazione e in sede di determinazione della pena connesse ai plurimi episodi di traffico di stupefacenti; utili a definire il quadro sanzionatorio applicato nella determinazione della pena concordata.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021 (Zapparini)
Sostiene l'irrivocabilità della dichiarazione di rinuncia ai motivi sulla responsabilità nel concordato in appello, salvo il caso di mancato accoglimento della proposta di pena, principio richiamato e applicato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello resa nell'ambito di un 'concordato' in appello è vincolante e non può essere revocata se il giudice accoglie l'accordo sulla pena; dunque chi accetta tale procedura rinuncia di fatto a ulteriori censure sulla responsabilità.
- Una successiva, espressa rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso; è quindi fondamentale valutare tempestivamente eventuali strategie difensive alternative prima di rinunciare.
- Se la procura al difensore è limitata al solo accordo sul concordato, la possibilità di sostenere poi la non rinuncia dipende dalla condizione che l'accordo non sia stato effettivamente recepito dal giudice; altrimenti la rinuncia è efficace.
- Per impugnare efficacemente la decisione di merito occorre evitare di prestare o registrare rinunce condizionate che possano essere interpretate come definitive una volta che il giudice accoglie l'accordo; in caso di dubbi, richiedere poteri difensivi più ampi o il mantenimento dell'appello sui profili di responsabilità.
- La condanna alle spese e alle somme accessorie segue l'accoglimento della tesi di inammissibilità: chi rinuncia o conclude il concordato può quindi essere esposto a oneri economici processuali.
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