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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50648/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perini impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il reato di truffa per aver posto in vendita su Facebook Marketplace un robot da cucina a euro 320, facendosi pagare su PostePay senza consegnare il bene. Ha prospettato tre motivi: (1) esclusione dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n. 4 c.p., nonostante l'esiguità del danno; (2) irrogazione di una pena superiore al minimo edittale violando l'art. 133 c.p.; (3) diniego della sospensione condizionale della pena nonostante avesse beneficiato del beneficio una sola volta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione a tutti e tre i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: il prezzo di 320 euro non è risultato particolarmente modesto e la sentenza ha preso in considerazione anche le condizioni economiche della persona offesa, secondo la giurisprudenza consolidata che richiede una valutazione complessiva del danno criminale. Sul secondo motivo ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la pena inflitta fosse non lontana dal minimo edittale, tenuto conto dei precedenti specifici e della mancanza di risarcimento. Sul terzo motivo ha confermato che il diniego della sospensione condizionale è legittimo ove la Corte territoriale abbia motivato una prognosi negativa basata su plurimi precedenti, precedente fruizione del beneficio e recidiva dopo misure alternative; il giudice non è obbligato a elencare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. ma solo quelli ritenuti prevalenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa il 14 settembre.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del danno criminale; l'entità patrimoniale da sola non è determinante e le condizioni economiche della vittima rilevano solo se un danno oggettivamente tenue è comunque pregiudizievole per la vittima.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha discrezionalità nella graduazione della pena nel rispetto dei principi di legge, e la Cassazione non può sostituirsi al merito salvo vizi di illogicità o arbitrio.

  • art. 163 cod. pen.

    Riguarda la condizionalità della sospensione della pena e la necessità di una prognosi favorevole di non recidiva; la valutazione sul punto è rimessa al giudice di merito che può motivare la prognosi tramite gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 132 cod. pen.

    Fornisce i principi generali di determinazione della pena cui il giudice di merito deve attenersi nel fissare la pena base e nel modulare aumenti o diminuzioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutata equitativamente in base ai profili di colpa emergenti.

Massime di principio

  • L'attenuante per speciale tenuità del danno non si basa solo sull'entità numerica del danno: il giudice effettua una valutazione complessiva del danno criminale e tiene conto delle circostanze concrete e dello stato economico della vittima solo se il danno oggettivamente lieve può risultare comunque gravoso per quella vittima.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri di legge; in Cassazione non è ammessa una nuova valutazione sull'opportunità o congruità della pena salvo che emergano motivazioni illogiche o arbitrarie.
  • Il diniego della sospensione condizionale può fondarsi su una prognosi negativa basata su precedenti penali, precedente fruizione del beneficio, recidiva dopo misure alternative e mancanza di segni di resipiscenza; il giudice non deve necessariamente richiamare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., ma deve motivare quelli decisivi.
  • In casi di reati commessi tramite marketplace online per importi contenuti, l'offerta di risarcimento, l'assenza di precedenti e documentazione di ravvedimento possono orientare favorevolmente l'applicabilità di attenuanti o benefici; viceversa la recidiva e la mancata riparazione peggiorano la prognosi.
  • In Cassazione il ricorso che si basi sostanzialmente su una rinnovata valutazione dei fatti è spesso inammissibile: è necessario contestare violazioni di legge o vizi di motivazione e non mera discrezionalità del giudice di merito.

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