Cassazione Penale, Ordinanza n. 28140/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato ha chiesto l'annullamento della decisione deducendo un unico motivo: carenza di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente escluso la ricorrenza di una causa che avrebbe imposto il proscioglimento immediato. Il ricorso è stato però proposto avverso una sentenza di patteggiamento, per la quale la legge consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi tipizzati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. La doglianza relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti, con conseguente inammissibilità. La Corte ha inoltre precisato che, in tali casi, l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero
la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento; la censura sull'art. 129 c.p.p. non è consentita.
la verifica delle cause di proscioglimento non integra uno dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura
in caso di ricorso inammissibile contro patteggiamento, la Corte può decidere de plano, senza instaurare il contraddittorio in camera di consiglio.
all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 615-ter c.p. e 617-quinquies c.p.
indicano i reati oggetto dell'accordo di patteggiamento, unificati dal vincolo della continuazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata rilevazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che si inserisca nei motivi tassativi previsti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento deve essere dichiarata senza formalità di procedura, con ordinanza de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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