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Sentenza

Sentenza n. 6046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 3256 del 13 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202507059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, nella parte relativa alle prescrizioni sul convogliamento e sul nulla osta idraulico per le acque meteoriche eccedenti la portata di 5,5 l/s.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha dedotto tre motivi. Con il primo ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione e l’errata applicazione dell’art. 30, comma 2, delle NTA dell’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, sostenendo che la regola generale consente lo scarico diretto delle acque successive alla prima pioggia e che l’eccezione relativa al rischio di dilavamento di inquinanti avrebbe richiesto specifici accertamenti tecnici, campionamenti e analisi, assenti nel caso concreto. Ha inoltre richiamato precedenti nulla osta e autorizzazioni allo scarico relativi al medesimo impianto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 208 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 14-ter l. 241/1990, sostenendo che la prescrizione di Acea Ato 2 fosse stata acquisita dopo l’ultima seduta della conferenza di servizi, senza un’espressione collegiale tempestiva e senza contraddittorio. Ha contestato anche che la richiesta di chiarimenti formulata nella seduta del 22 novembre 2022 potesse legittimare una successiva prescrizione e ha invocato la lesione dell’affidamento e il divieto di aggravamento del procedimento. Con il terzo motivo ha dedotto errore di giudizio, difetto di motivazione e istruttoria, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, contestando l’assenza di dati tecnici a sostegno del limite di 5,5 l/s, la qualificazione del progetto come nuovo, la necessità di un ulteriore nulla osta idraulico e il recepimento non adeguatamente motivato della nota di Acea del 28 dicembre 2022. Ha inoltre chiesto l’acquisizione della documentazione relativa alle sette sedute della conferenza di servizi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha ritenuto che la prescrizione di Acea fosse stata originata dalla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta della conferenza di servizi del 22 novembre 2022; la successiva nota del 28 dicembre 2022 costituiva quindi lo sviluppo di un’interlocuzione tempestivamente avviata nell’ambito della conferenza. La Città Metropolitana aveva inoltre richiesto alla società documentazione integrativa e convocato un tavolo tecnico il 17 gennaio 2023. La società avrebbe potuto formulare osservazioni, ma con la nota del 5 aprile 2023 si era limitata a sollecitare la conclusione del procedimento senza manifestare dissenso, richiamando il parere di Acea. Non era pertanto necessaria un’ulteriore attività istruttoria mediante campionamenti, relazioni tecniche o analisi chimico-fisiche delle acque di seconda pioggia. Il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza del TAR aveva adeguatamente spiegato le ragioni dell’obbligo di convogliamento delle acque ulteriori rispetto alla prima pioggia. L’art. 30, comma 2, delle NTA consente lo scarico diretto delle acque successive alla prima pioggia salvo che il rischio di dilavamento degli inquinanti non si esaurisca con le sole acque di prima pioggia. Nel caso concreto tale rischio è stato ritenuto sussistente, poiché le acque di dilavamento provenivano da un’area nella quale erano trattati rifiuti pericolosi e, oltre la portata di 5,5 l/s, venivano recapitate in fognatura tramite bypass, con caratteristiche analoghe a quelle delle acque stoccate. Il precedente nulla osta del 2009 e le autorizzazioni anteriori non impedivano la nuova prescrizione, poiché riguardavano titoli provvisori e un progetto caratterizzato da un significativo incremento dei quantitativi di rifiuti trattati. L’autorizzazione del 2021, richiedendo un rapporto idraulico per le acque di prima e seconda pioggia, non dimostrava il previo rilascio di un nulla osta idraulico per entrambe. È stata respinta anche l’istanza istruttoria, ritenendo non decisiva la documentazione sulle sette sedute della conferenza. L’appellante è stata condannata al pagamento di 5.000 euro oltre accessori in favore della Città Metropolitana; le spese sono state compensate nei confronti di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; nel caso concreto la conferenza di servizi convocata ai sensi di tale disposizione ha acquisito e ponderato i pareri delle amministrazioni e del gestore del servizio idrico integrato.

  • art. 30, comma 2, NTA dell’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, allegato alla DCR n. 18 del 23 novembre 2018

    gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico, salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia

    La disposizione stabilisce una regola generale di scarico diretto delle acque successive alla prima pioggia, derogabile quando, in relazione all’attività esercitata, il rischio di dilavamento di inquinanti permane oltre le acque di prima pioggia.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina della conferenza di servizi; la censura di violazione è stata respinta perché il parere di Acea era stato originato da una richiesta formulata durante la conferenza e inserito nel relativo sviluppo istruttorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivate sia la sentenza del TAR sia la prescrizione concernente il trattamento e il convogliamento delle acque meteoriche.

  • artt. 147 e seguenti d.lgs. 152/2006

    Individuano il quadro normativo del servizio idrico integrato e il ruolo del relativo gestore, cui è riconosciuta competenza tecnica sulle condizioni di allaccio alla fognatura e sui limiti quantitativi compatibili con il sistema fognario e depurativo.

Massime di principio

  • Nell’ambito del procedimento autorizzatorio ex art. 208 d.lgs. 152/2006, il parere del gestore del servizio idrico integrato può essere legittimamente acquisito anche mediante un’attività istruttoria successiva all’ultima seduta formale della conferenza di servizi, quando tale attività costituisca lo sviluppo di una richiesta di chiarimenti già formulata durante la conferenza e sia accompagnata dalla possibilità per il proponente di presentare osservazioni.
  • La circostanza che il parere dell’ente o gestore competente sia formalizzato in una nota successiva all’ultima seduta della conferenza di servizi non determina, di per sé, l’illegittimità della prescrizione recepita nel provvedimento finale, se il parere trae origine da un’interlocuzione tempestivamente avviata nella conferenza, il procedimento è stato ulteriormente istruito e il privato ha avuto la possibilità di contraddire senza farlo.
  • Ai sensi dell’art. 30, comma 2, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, lo scarico diretto delle acque successive alla prima pioggia costituisce la regola, ma può essere escluso quando, in ragione dell’attività esercitata e delle caratteristiche dell’area di dilavamento, il rischio di trascinamento di inquinanti non si esaurisca con le sole acque di prima pioggia.
  • La reiterazione di precedenti autorizzazioni provvisorie o di nulla osta riferiti a un diverso procedimento e a un progetto non coincidente, soprattutto in presenza di un significativo incremento dei quantitativi trattati, non impedisce all’amministrazione di imporre nuove prescrizioni tecniche né determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla stabilità delle precedenti condizioni autorizzative.
  • La richiesta, contenuta in un’autorizzazione allo scarico, di produrre dati o rapporti riguardanti sia le acque di prima sia quelle di seconda pioggia non equivale al previo rilascio di un nulla osta idraulico relativo a entrambe le tipologie di scarico, specie quando tale nulla osta appartenga alla competenza di un’amministrazione diversa e i precedenti titoli fossero provvisori.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAcque e demanio idricoConferenza di serviziAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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