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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27036/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procacciatore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio un consorzio chiedendo il pagamento di euro 45.463,29 a titolo di provvigioni per un incarico conferito con scrittura del 28/9/2009. Secondo la pretesa, l'incarico aveva ad oggetto la promozione di iniziative per acquisire, da soggetti pubblici e privati, incarichi e contratti per l'esecuzione di opere edili connesse alla ricostruzione post-sisma dell'Aquila. La domanda riguardava in particolare la provvigione maturata per un contratto di appalto relativo alla ricostruzione di un edificio condominiale. Il consorzio si era opposto deducendo, tra l'altro, la nullità del rapporto per violazione di norme imperative, in quanto gli attori non risultavano iscritti all'albo previsto dalla l. n. 39/1989, e contestando anche an e quantum. La corte d'appello aveva qualificato il rapporto come mediazione unilaterale o atipica, ritenendo applicabile l'obbligo di iscrizione all'albo per gli affari aventi ad oggetto immobili e, quindi, negando il diritto alla provvigione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il contenuto letterale escludeva la mediazione e imponeva la qualificazione come negozio atipico diverso; 2) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 2 l. 39/1989, perché il contratto avrebbe riguardato non l'immobile in sé ma un appalto per opere edili, inoltre l'attività sarebbe stata occasionale; 4) errori sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata la qualificazione operata dalla corte territoriale perché, sulla base delle clausole contrattuali richiamate, l'incarico non era riferito alla ricerca della conclusione di un singolo affare o di affari determinati, ma alla promozione di una pluralità indefinita di contratti di appalto; tale assetto non era riconducibile né alla mediazione unilaterale né al contratto di agenzia, ma a un contratto atipico di procacciamento d'affari da riesaminare alla luce dei criteri ermeneutici corretti.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1365 e 1371 c.c.

    Le regole ermeneutiche devono essere applicate tenendo conto del contenuto letterale e complessivo delle clausole; la qualificazione non può prescindere dalla struttura concreta del rapporto emergente dal testo contrattuale.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro di validità della motivazione, ma il motivo sul punto è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al dovere di motivazione; anche questo profilo è stato assorbito.

  • art. 2 l. 39/1989

    L'obbligo di iscrizione all'albo previsto dalla norma rileva per la mediazione nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto la Corte ha escluso che il rapporto potesse essere qualificato come mediazione unilaterale sulla sola base dell'oggetto del contratto.

  • art. 6 l. 39/1989

    Il difetto di iscrizione esclude il diritto alla provvigione solo se l'attività esercitata integra mediazione soggetta alla disciplina della legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale del filtro camerale seguito nella trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis, co. 2, c.p.c.

    La parte ha chiesto la decisione del ricorso in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando si qualifica un rapporto di intermediazione, il giudice deve verificare prima di tutto il tenore letterale e la struttura complessiva del contratto, distinguendo tra mediazione, agenzia e procacciamento d'affari in base alle concrete attribuzioni e al numero/individuazione degli affari affidati.
  • La mediazione unilaterale o atipica presuppone comunque un incarico volto alla ricerca della conclusione di uno o di affari determinati; se l'obbligo contrattuale consiste invece nella promozione di una pluralità indefinita di contratti, la fattispecie non è sussumibile in tale schema.
  • L'obbligo di iscrizione nell'albo dei mediatori e la conseguente perdita del diritto alla provvigione operano solo se l'attività svolta integra effettivamente mediazione nei casi previsti dalla legge; la mera connessione con opere immobiliari o appalti non basta da sola a trasformare il rapporto in mediazione.
  • La presenza di attività promozionale, l'assenza di poteri gestori o rappresentativi e la mancanza di uno schema retributivo tipico dell'agenzia sono indici che possono deporre per un contratto atipico di procacciamento d'affari, distinto sia dalla mediazione sia dall'agenzia.

Come è indicizzato

MaterieMandatoMediazioneAgenziaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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