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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11840/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. deducendo, in sintesi: (1) celebrazione dell'udienza di appello in data diversa rispetto a quella fissata (udienza tenutasi il 22/05/2023 anziché il 23/05/2023), con conseguente impossibilità di partecipazione dell'imputato e del difensore di fiducia; (2) presunta retrodatazione del deposito della sentenza (si contesta che il deposito non potesse essere retrodatato al 22/05/2023 essendo invece intervenuto il 30/05/2023); (3) nullità di precedenti ordinanze (14/10/2014 e successiva chiusura dell'istruttoria) e utilizzabilità di sommarie informazioni testimoniali per violazione degli artt. 500 e 507 c.p.p.; (4) mancata assunzione di una prova decisiva, cioè di una perizia grafica sulle sottoscrizioni rilevanti per la nazionalizzazione dell'autovettura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'esame degli atti è emerso in modo incontrovertibile che l'udienza di appello si è effettivamente svolta il 22/05/2023, anziché nella data formalmente fissata del 23/05/2023, con evidente pregiudizio per il diritto di difesa del ricorrente (assenza del difensore di fiducia). Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato ascritto al ricorrente; la sentenza impugnata aveva inflitto la condanna per tale fattispecie

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione e alla sintetica esposizione dei motivi; consente la compressione della esposizione in sede di cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alle forme di notifica e comunicazione delle udienze; il vizio denunciato riguarda la corretta fissazione e comunicazione della data dell'udienza

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma connessa alla regolarità delle udienze e alla presenza delle parti; evocata per sostenere l'illegittimità della celebrazione dell'udienza in data diversa da quella fissata

  • art. 601, comma 3 e 6 cod. proc. pen.

    Norme relative all'efficacia della comunicazione degli atti (termine per impugnare e decorrenza dei termini); richiamate in rapporto alla presunta retrodatazione del deposito della sentenza e al decorso dei termini di impugnazione

  • art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali sanabili o insanabili; evocata per argomentare la nullità derivante dalla celebrazione dell'udienza in data diversa

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Norma concernente il deposito della sentenza; richiamata nella censura sulla presunta retrodatazione del deposito

  • art. 85 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al deposito della sentenza e agli effetti processuali della data di deposito

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove testimoniali e sulle sommarie informazioni; citata per sostenere l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in forma di sommarie informazioni

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riguarda l'acquisizione e utilizzabilità delle sommarie informazioni; richiamata nella censura di invalidità delle prove testimoniali acquisite

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 39333 del 05/07/2016 (Annunziata, Rv. 268244-01)

    Precedente richiamato per affermare che la celebrazione dell'udienza in data diversa da quella fissata, con pregiudizio per la difesa, integra una nullità che giustifica l'annullamento

Massime di principio

  • La celebrazione dell'udienza in data diversa da quella formalmente fissata, quando ciò impedisca la partecipazione dell'imputato o del suo difensore di fiducia, configura un vizio grave che integra la nullità e può determinare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • Discrepanze o "sovrascritture" nelle annotazioni del registro delle udienze (o altre incongruenze tra registro informatico e verbali) sono elementi probatori rilevanti e, se attestano che l'udienza è stata anticipata o diversamente fissata, possono costituire indice di illegittimità procedimentale.
  • Il deposito della sentenza non può essere retrodatato ai fini di far decorrere i termini di impugnazione da una data diversa da quella reale: una presunta retrodatazione è censurabile e può incidere sui diritti delle parti.
  • Le questioni relative alla nullità di atti anteriori (es. ordinanze di chiusura dell'istruttoria) e all'utilizzabilità di sommarie informazioni vanno specificamente dedotte e provate; tuttavia, se la nullità ha efficacia tales inficiare il contraddittorio, il giudice può annullare la decisione per pregiudizio al diritto di difesa.
  • In situazioni analoghe è opportuno azionare immediatamente i rimedi processuali (eccezione di nullità in udienza, impugnazioni) e acquisire prova documentale delle date (registro informatico, ordinanze, iscrizioni sul fascicolo) per dimostrare la discrepanza.
  • Anche quando la Cassazione annulla "senza rinvio" la sentenza, può disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo del processo: ciò può tradursi in un nuovo esame del giudizio di appello o in una rinnovazione di fasi processuali essenziali per la tutela del diritto di difesa.

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