Cassazione Civile, Ordinanza n. 27509/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nei termini di legge, della copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da più proprietari di fondi davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di servitù gravanti sui loro terreni a favore dei fondi dei convenuti, sostenendo in particolare che una servitù di transito costituita in origine per contratto si fosse estinta per prescrizione. I convenuti si sono opposti e hanno anche chiesto in via riconvenzionale la costituzione di una servitù di passo coattiva. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda riconvenzionale, riconoscendo la servitù coattiva in favore di un solo convenuto e rigettando la domanda della società. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado e ha dichiarato inammissibile, per difetto di specifica censura ex art. 342 c.p.c., il motivo di gravame relativo al rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva, ritenendo che l'appellante non avesse attaccato entrambe le rationes decidendi della statuizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. perché, pur essendo indicata la notifica della sentenza impugnata, la copia autentica depositata non era corredata dalla relazione di notificazione e tale documento non risultava depositato neppure altrove nel fascicolo di parte o dei controricorrenti.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame perché non specificamente diretto contro tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata, nel termine, anche la relazione di notificazione della sentenza impugnata unitamente alla copia autentica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve essere completato dalla relata di notificazione quando la sentenza risulti notificata; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è sanata dalla mancata contestazione della parte controricorrente, perché si tratta di un vizio rilevabile d'ufficio.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il motivo deve essere specifico e investire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della statuizione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
- La rilevazione officiosa dell'improcedibilità in cassazione prevale sull'esame del merito del motivo di ricorso, che resta assorbito.
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