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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35268/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto dall’imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. I primi tre motivi contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, richiamando gli accertamenti tecnici irripetibili, le sommarie informazioni testimoniali rese da due persone, le modalità dell’accertamento compiuto dagli operanti, la mancata osservanza del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e dedotti vizi di motivazione. Il ricorrente riproponeva inoltre le proprie tesi difensive, compresa quella concernente la scelta di mantenere il silenzio, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza d’appello. Il quarto motivo censurava il trattamento sanzionatorio, denunciando la pena irrogata e la sproporzione tra pena pecuniaria e pena detentiva. La Corte d’appello aveva condiviso la valutazione del primo giudice sulla gravità del fatto e sui precedenti penali dell’imputato. Il testo non specifica il reato contestato, la pena concretamente inflitta né la data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e reiterativi, perché non si confrontavano con la motivazione logica e completa della Corte d’appello e miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato generico: la censura sulla pena non si confrontava con la motivazione di merito e non dimostrava illogicità nella determinazione sanzionatoria. La Corte ha ribadito che non è richiesta una stretta proporzionalità tra pena pecuniaria e detentiva e che la graduazione della pena compete al giudice di merito, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato

    Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e correlarsi puntualmente alla motivazione impugnata; è inammissibile la censura generica che si limita a riproporre una diversa lettura del merito.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    La determinazione della pena, compresa la sua graduazione, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    La pena è graduata dal giudice di merito secondo i criteri indicati dalla norma; la relativa scelta non è riesaminabile in cassazione quando sia motivata e priva di arbitrarietà o illogicità.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di ricorso per cassazione va valutata anche in rapporto alla complessità della motivazione impugnata: non basta formulare doglianze genericamente riferite alla prova o ai vizi motivazionali, occorre confrontarsi con le effettive ragioni della decisione e indicare puntualmente le censure.
  • Il ricorso per cassazione non può perseguire una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Non è necessario che vi sia una stretta proporzionalità tra pena pecuniaria e pena detentiva congiuntamente previste; la loro quantificazione è indipendente, poiché la pena pecuniaria può rapportarsi alla capacità economica del destinatario.
  • La determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; è inammissibile in cassazione la richiesta di una nuova valutazione della congruità quando la pena non sia frutto di arbitrio o illogicità e la motivazione sia sufficiente. Il giudice può limitarsi a indicare gli elementi determinanti per la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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