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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07438/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente. Non ha pronunciato sulle spese perché l'intimato non si è difeso. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato, poiché la rinuncia non rientra tra i casi di soccombenza tipizzati dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Genova. Prima della decisione, ha depositato un atto qualificato come istanza di rinuncia, ritenuto dalla Corte rituale ai fini dell'art. 390 c.p.c. La controparte intimata non si è difesa né si è costituita nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. È stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con atto rituale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, senza che sia necessario esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In assenza di costituzione dell'intimato, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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