Cassazione Civile, Ordinanza n. 31757/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2006, ritenendo applicabile la disciplina delle società non operative e determinando un reddito presuntivo con maggiore imposta e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto e la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo che l'interpello disapplicativo fosse facoltativo e che la prova delle oggettive situazioni ostative potesse essere offerta anche in giudizio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. 724/1994, dell'art. 11, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 8 D.Lgs. 156/2015, sostenendo che solo l'interpello disapplicativo avrebbe consentito di dimostrare le condizioni per superare la presunzione di non operatività e che tale dimostrazione non potesse essere svolta nella successiva sede processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'interpello disapplicativo in materia di società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né preclusione alla tutela giurisdizionale del contribuente, il quale può comunque dimostrare in giudizio la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla norma. È stata quindi confermata la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della società. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
La disciplina delle società non operative prevede una presunzione di non operatività superabile, in presenza di oggettive situazioni straordinarie, tramite richiesta di disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
L'interpello disapplicativo consente di chiedere la disapplicazione delle norme antielusive quando nella fattispecie concreta non si sarebbero potuti realizzare gli effetti che la norma intende impedire.
Richiamato insieme alla disciplina dell'interpello disapplicativo, senza che esso imponga una preclusione processuale alla prova in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente nel mezzo di impugnazione; la Corte non ne ricava un effetto preclusivo rispetto alla prova giudiziale.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
I principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell'amministrazione escludono che l'interpello disapplicativo sia una condizione necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o per provare in giudizio i presupposti della disapplicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di società non operative, l'interpello disapplicativo ha natura facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria del contribuente.
- La mancata presentazione dell'interpello non preclude al giudice tributario di accertare direttamente, nel giudizio sull'atto impositivo, la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie che impediscano il conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla disciplina antielusiva.
- La presunzione di non operatività prevista per le società di comodo è superabile anche in sede contenziosa mediante prova delle circostanze oggettive e non imputabili che giustificano il mancato raggiungimento delle soglie normative.
- La tutela giurisdizionale del contribuente non può essere compressa da un onere di previa attivazione dell'interpello, salvo diversa espressa previsione normativa.
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