Cassazione Civile, Ordinanza n. 27084/2026 del 17/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 15 marzo 2022, con cui le erano stati richiesti euro 3.441,36 per contributi di beneficio irriguo relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, emessa su iniziativa del Consorzio di bonifica n. 6 di Enna e riscossa tramite l’agente della riscossione. Aveva dedotto, tra l’altro, difetto di motivazione, illegittimità della pretesa, mancata prova del beneficio fondiario e prescrizione parziale. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, con sentenza n. 1242/2022 del 15 dicembre 2022, accolse il ricorso per difetto di motivazione della cartella, annullandola. Il Consorzio appellò, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4449/2024 del 10 giugno 2024, dichiarò inammissibile l’appello perché ritenne che il Consorzio di Enna fosse stato soppresso e non avesse più legittimazione processuale in seguito all’accorpamento previsto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il Consorzio ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992: ha sostenuto che la questione della propria legittimazione non era stata sollevata dalla contribuente e che il giudice d’appello l’aveva rilevata d’ufficio senza sottoporla al contraddittorio, incidendo inoltre sulla titolarità sostanziale del rapporto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, delle disposizioni regolamentari del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale e di norme costituzionali e processuali, sostenendo che l’accorpamento non aveva estinto immediatamente i consorzi territoriali e che questi continuavano a operare, anche durante il periodo transitorio, quali articolazioni o soggetti legittimati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la legittimazione ad agire o a contraddire è una condizione dell’azione e il relativo difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando emerga dagli atti; il giudice d’appello poteva quindi esaminare la questione senza incorrere in ultrapetizione. Ha accolto il secondo motivo, richiamando il precedente di Cass. n. 6611/2026: la legge regionale dispone l’accorpamento dei consorzi preesistenti nei nuovi enti, ma non ne stabilisce l’estinzione immediata; la riorganizzazione è graduale e, nel periodo transitorio, i consorzi originari continuano a operare per assicurare la continuità amministrativa. Anche il mantenimento degli atti e degli affidamenti fino a nuova determinazione conferma la prosecuzione dell’attività. Il Consorzio di bonifica n. 6 di Enna non aveva dunque perso la capacità di agire e conservava la legittimazione a emettere l’avviso di pagamento. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 L.R. Sicilia n. 5/2014
La legge regionale non prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzi preesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti.
L’accorpamento legislativo non determina, da solo e immediatamente, l’estinzione dei consorzi territoriali; la riorganizzazione si attua gradualmente e gli enti originari continuano a operare nel periodo transitorio.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, si osserva che la questione esaminata era di puro diritto, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata previa interlocuzione con le parti non determina nullità in difetto di un concreto pregiudizio difensivo, che nel caso di specie non viene dimostrato.
La mancata interlocuzione preventiva su una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non comporta nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
Il rilievo ex officio iudicis del difetto di legitimatio ad causam è da ritenersi pienamente legittimo, trattandosi di una questione attinente a una condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalle eccezioni delle parti.
La rilevazione d’ufficio del difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, non integra ultrapetizione, anche se la questione non è stata sollevata dalle parti.
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, in quanto attinente a una condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando risulti dagli atti, anche se nessuna parte lo abbia eccepito.
- La mancata sottoposizione preventiva al contraddittorio di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina nullità della decisione in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.
- La previsione legislativa dell’accorpamento di enti preesistenti non comporta la loro estinzione immediata se la legge non la dispone espressamente; durante la riorganizzazione graduale e il periodo transitorio, gli enti originari possono continuare a operare per assicurare la continuità amministrativa e conservare la capacità di agire.
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