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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27134/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di garanzia personale prestata da un socio in favore della debitrice principale. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato l'appello principale del garante e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale della controparte, aveva riformato in parte la decisione di primo grado, confermando la condanna del fideiussore al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi moratori e con regolazione delle spese. Il garante ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza d'appello. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato un atto congiunto dichiarando di aver transatto la controversia e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'interesse ad impugnare deve permanere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Poiché le parti avevano transatto la lite prima dell'udienza, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sul gravame. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di inammissibilità non originaria.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando l'inammissibilità sopravviene e non è originaria

  • art. 11204/2017 Cass. Sez. 6-5

    richiamata a sostegno del principio per cui l'interesse ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione

  • art. 14874/2019 Cass. Sez. 3

    richiamata a sostegno del principio per cui l'interesse ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma deve permanere fino alla decisione, altrimenti il gravame diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La transazione della controversia tra le parti può determinare il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso per cassazione, rendendo improcedibile o inammissibile la domanda di impugnazione in base al contenuto concreto dell'accordo e alla persistente utilità della decisione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non è originaria ma sopravviene per fatti successivi, non si applica automaticamente il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni inammissibili o improcedibili ab origine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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