Cassazione Penale, Ordinanza n. 04911/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per emissione di fatture per operazioni inesistenti, deducendo un unico motivo di ricorso articolato sia come vizio di motivazione sia come violazione di legge. In particolare, ha lamentato la carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sull'intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, perché formulato in modo generico: il ricorrente non aveva indicato quali cause di non punibilità fossero state dedotte e non esaminate, né aveva spiegato quando fosse maturata la prescrizione. Inoltre, la sentenza di merito aveva già dato ampia motivazione sulla responsabilità e sulla rilevanza della recidiva reiterata, con effetti sul termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla prescrizione e sulle cause di non punibilità fossero generiche e prive di specificità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA.
Invocato dalla difesa in relazione a eventuali cause di non punibilità; la Corte rileva che il motivo è generico e non specifica quali cause sarebbero state trascurate.
Richiamato per affermare che la recidiva reiterata, in equivalenza alle attenuanti generiche, comporta l'aumento del massimo edittale e incide sul termine di prescrizione.
In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente prospettare in modo generico la mancata considerazione di cause di non punibilità o della prescrizione, ma occorre indicare puntualmente quali questioni siano state dedotte, come siano state trascurate e su quali dati fattuali e giuridici si fondi la censura.
- Le doglianze che si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio o valutativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito sono inammissibili quando la motivazione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali.
- La recidiva reiterata può incidere sul calcolo della prescrizione quando comporti l'aumento del massimo edittale, anche se sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che può essere determinata anche oltre il massimo previsto in presenza delle condizioni di legge.
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