Cassazione Civile, Ordinanza n. 34192/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da una società per ottenere l’accertamento negativo dell’esistenza di una servitù di passaggio vantata da una fondazione, con richiesta di cessazione delle turbative, rimozione di opere e risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello era stata dichiarata improcedibile per mancato deposito della prova dell’avvenuta convocazione in mediazione. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile perché non risultava depositato, nei termini, l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica alla controparte. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che, durante l’emergenza pandemica, aveva utilizzato le modalità previste dal protocollo Cassazione-Procura generale-COA: richiesta via PEC di appuntamento in cancelleria, invio via PEC di atti in PDF e di attestazioni di ricezione, con l’asserita doverosa stampa e inserimento nel fascicolo da parte della cancelleria. Deduceva quindi un errore revocatorio della precedente ordinanza, ritenendo che il deposito telematico/in digitale potesse sostituire il deposito cartaceo dell’avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse l’errore revocatorio denunciato, perché dal fascicolo e dal sistema informatico non risultava il deposito cartaceo dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione; la sola trasmissione dei documenti in formato digitale via PEC alla cancelleria non era idonea a sostituire l’adempimento richiesto a pena di inammissibilità. La Corte ha quindi confermato la precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso originario, senza statuire sulle spese per mancata difesa della fondazione, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo della Corte; non ricorre quando la precedente decisione abbia correttamente rilevato la mancanza di un deposito cartaceo previsto a pena di inammissibilità.
Il richiamo alle regole tecniche del processo telematico non consente di equiparare, nel caso concreto, l’invio via PEC di atti digitalizzati al deposito formale richiesto dalla disciplina processuale applicabile.
D.M. Giustizia 27 gennaio 2021
L’abilitazione facoltativa al deposito telematico degli atti, richiamata dalla Corte, non esonera la parte dall’osservanza delle modalità e degli adempimenti imposti a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può essere invocato per contestare una valutazione della Corte fondata sull’assenza di un atto processuale la cui produzione era necessaria a pena di inammissibilità.
- Quando la disciplina processuale richiede uno specifico deposito cartaceo o formale di un atto, l’invio dello stesso in formato digitale o via PEC non è sufficiente se non è previsto come modalità sostitutiva valida e completa.
- L’adesione a protocolli organizzativi o a prassi emergenziali non elimina gli oneri processuali essenziali della parte, ove la norma o le regole tecniche non consentano una equipollenza piena tra invio digitale e deposito richiesto.
- In sede di legittimità, la mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso può determinare l’inammissibilità, e tale esito non è superabile mediante la mera allegazione che gli atti siano stati trasmessi digitalmente alla cancelleria.
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