Cassazione Civile, Ordinanza n. 08611/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con l'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione di norme sulla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle presupposte e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. In particolare sosteneva: a) che tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione di pagamento era decorso il termine di prescrizione; b) che la notifica PEC dell'intimazione era nulla perché proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico registro, in asserita violazione della disciplina sulle notifiche telematiche degli atti dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione via PEC, affermando che la nullità non sussiste quando l'atto pervenga a un indirizzo idoneo a consentire la piena difesa e che, per il mittente, non opera la stessa rigidità prevista per il destinatario. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla prescrizione, perché la CTR aveva qualificato i crediti come erariali soggetti a prescrizione decennale e la ricorrente non aveva riportato o allegato in modo specifico gli atti necessari al controllo di legittimità, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, ma le censure non superano il vaglio di specificità e fondatezza
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte non lo applica nel senso prospettato dalla parte
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione dei tributi locali
art. 5, commi 51-56, d.l. 953/1982 conv. l. 53/1983 mod. dal d.l. 2/1986 conv. l. 60/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi prescrizionale
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
interpretabile nel senso che disciplina le notifiche degli atti della riscossione e non impone, per il mittente, l'uso esclusivo di indirizzi PEC tratti da pubblici elenchi
art. 4, comma 7, d.P.R. 68/2005
richiamato come disposizione della disciplina PEC rilevante per la notifica
art. 14, commi 1 e 2, d.P.R. 68/2005
"elenco dei gestori di posta elettronica certificata"
richiamato dalla ricorrente in relazione ai pubblici elenchi della PEC
art. 16, comma 2, d.P.R. 68/2005
"disposizioni per le pubbliche amministrazioni"
richiamato in relazione alle notifiche telematiche della pubblica amministrazione
richiamato quale norma sul domicilio digitale e sugli indirizzi elettronici risultanti da pubblici elenchi
la Corte lo richiama come indice utilizzabile per le notifiche nei confronti della pubblica amministrazione
richiamato dalla ricorrente nel complesso della disciplina delle notifiche telematiche
art. 3-bis, comma 1, l. 53/1994
la Corte ne precisa la portata generale, riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati e non alla notificazione in esame
la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o allegazione degli atti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo PEC, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi non determina automaticamente la nullità dell'atto, se la notifica ha comunque consentito al destinatario una piena e non equivoca difesa.
- Per le notifiche telematiche va distinta la disciplina dell'indirizzo del destinatario da quella dell'indirizzo del notificante: la maggiore rigidità del requisito del pubblico elenco riguarda il soggetto che riceve la notifica, non necessariamente il soggetto che la spedisce.
- La nullità processuale è rilevante solo quando abbia prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte; non è tutelato un mero interesse all'astratta regolarità formale dell'attività processuale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla prescrizione o su altri vizi dell'atto presupposto deve essere proposta in modo specifico e autosufficiente, con indicazione o trascrizione degli atti necessari al controllo di legittimità; in difetto la doglianza è inammissibile.
- Se il giudice di merito qualifica i crediti come soggetti a prescrizione più lunga e la parte ricorrente non contrappone una critica specifica e documentalmente verificabile, la censura sulla prescrizione non può essere scrutinata nel merito.
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