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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08611/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con l'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione di norme sulla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle presupposte e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. In particolare sosteneva: a) che tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione di pagamento era decorso il termine di prescrizione; b) che la notifica PEC dell'intimazione era nulla perché proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico registro, in asserita violazione della disciplina sulle notifiche telematiche degli atti dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione via PEC, affermando che la nullità non sussiste quando l'atto pervenga a un indirizzo idoneo a consentire la piena difesa e che, per il mittente, non opera la stessa rigidità prevista per il destinatario. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla prescrizione, perché la CTR aveva qualificato i crediti come erariali soggetti a prescrizione decennale e la ricorrente non aveva riportato o allegato in modo specifico gli atti necessari al controllo di legittimità, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo PEC, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi non determina automaticamente la nullità dell'atto, se la notifica ha comunque consentito al destinatario una piena e non equivoca difesa.
  • Per le notifiche telematiche va distinta la disciplina dell'indirizzo del destinatario da quella dell'indirizzo del notificante: la maggiore rigidità del requisito del pubblico elenco riguarda il soggetto che riceve la notifica, non necessariamente il soggetto che la spedisce.
  • La nullità processuale è rilevante solo quando abbia prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte; non è tutelato un mero interesse all'astratta regolarità formale dell'attività processuale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla prescrizione o su altri vizi dell'atto presupposto deve essere proposta in modo specifico e autosufficiente, con indicazione o trascrizione degli atti necessari al controllo di legittimità; in difetto la doglianza è inammissibile.
  • Se il giudice di merito qualifica i crediti come soggetti a prescrizione più lunga e la parte ricorrente non contrappone una critica specifica e documentalmente verificabile, la censura sulla prescrizione non può essere scrutinata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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