Cassazione Penale, Sentenza n. 44687/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la determinazione della pena confermata in appello dopo la declaratoria di responsabilità per associazione per delinquere e ricettazione. Quattro motivi: 1) carenza di motivazione sulla scelta di una pena superiore ai minimi edittali; 2) vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti per i reati in continuazione; 3) illegittimità del calcolo degli aumenti di continuazione quando il reato più grave prevede pena congiunta e il reato satellite pena alternativa (art. 174 D.Lgs. 42/2004); 4) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Il primo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili (la pena era prossima ai minimi edittali e la motivazione sul diniego delle attenuanti è congrua). Il secondo motivo è manifestamente infondato (i giudici di merito hanno motivato adeguatamente gli aumenti in continuazione per reati con trattamento sanzionatorio simile). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione (in relazione alla contravvenzione di cui all'art.174 D.Lgs. 42/2004) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sola determinazione degli aumenti, poiché la scelta operata riguardante l'applicazione congiunta delle pene suscita profili di illiceità alla luce della giurisprudenza di legittimità. La dichiarazione di responsabilità e il resto della sentenza sono confermati.
Norme richiamate
Criteri di determinazione della pena: la Corte richiede motivazione sulla congruità della pena e sulla scelta quando sono possibili alternative; se la pena è fissata in valori prossimi ai minimi, è sufficiente un richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere per la motivazione
Norma che disciplina fattispecie contravvenzionali in materia di beni culturali; nel caso specifico costituisce esempio di reato per il quale è prevista pena alternativa (arresto o ammenda), rilevante ai fini della determinazione degli aumenti per continuazione
Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018
Principio di diritto secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può aumentare la pena con riguardo a una sola delle sanzioni previste per il reato più grave, motivando la scelta ai sensi dell'art.133 cod. pen.; scelta discrezionale che, se difettosa, comporta annullamento con rinvio
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Occorre calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite in caso di continuazione, garantendo proporzione tra le pene complessive dei diversi illeciti accertati
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 (Denaro)
Quando la pena è fissata vicina ai minimi edittali, la motivazione richiesta ai fini della determinazione della pena può essere più sintetica; è sufficiente indicare la congruità della pena e richiamare elementi quali la gravità del reato o la capacità a delinquere
Massime di principio
- Se la pena è determinata in misura prossima ai minimi edittali, il giudice non è tenuto a una motivazione estesa: è sufficiente indicare la congruità della pena richiamando i criteri dell'art.133 cod. pen.
- In caso di reati in continuazione, il giudice deve calcolare e motivare separatamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite, così da assicurare la proporzione tra le pene applicate ai diversi illeciti.
- Quando il reato più grave prevede una pena congiunta (es. reclusione e multa) e il reato satellite una pena alternativa (es. arresto o ammenda), l'aumento per continuazione può essere applicato a una sola delle sanzioni previste per il reato più grave: il giudice deve scegliere quale e motivare esplicitamente tale scelta; l'applicazione congiunta senza motivazione espone a annullamento parziale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli: è sufficiente riferirsi agli elementi ritenuti decisivi per la valutazione.
- La Cassazione può annullare la sentenza soltanto nelle parti affette da vizio (es. determinazione degli aumenti) e disporre il rinvio per il nuovo esame della sola questione rimasta viziata.
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