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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33769/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale per il pagamento di contributi asseritamente omessi in relazione ad alcuni lavoratori dell’editore, che l’ente aveva qualificato come addetti ad attività giornalistica all’esito di un accertamento ispettivo. La corte d’appello ha accolto l’opposizione dell’editore, escludendo che le attività svolte da tali lavoratori avessero natura giornalistica. In cassazione l’ente previdenziale ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell’art. 1 l. n. 69/1963, lamentando che la corte di merito avesse erroneamente escluso la natura giornalistica dell’attività senza considerare, per alcuni lavoratori, la c.d. cucina redazionale e, per altri, il carattere creativo e informativo del servizio fotografico di moda; con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il versamento dei contributi alla Gestione separata INPGI per taluni lavoratori costituirebbe una dichiarazione di scienza incompatibile con la negazione della natura giornalistica dell’attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancanza, nelle attività esaminate, dell’apporto soggettivo e creativo tipico del lavoro giornalistico; tale censura è estranea al vizio di violazione di legge e, non essendo inquadrata nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il pagamento di contributi alla Gestione separata non integra una dichiarazione di scienza idonea a qualificare giuridicamente il rapporto, né costituisce fatto decisivo capace, da solo, di sovvertire la decisione sulla natura dei rapporti controversi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 69/1963

    Definisce il parametro normativo invocato per qualificare l’attività come giornalistica, ma la Corte non ne offre una nuova lettura: afferma che la censura, in realtà, tendeva a contestare un accertamento di fatto sul carattere creativo e soggettivo dell’attività.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull’omesso esame di un fatto decisivo è circoscritto nei limiti propri del vizio motivazionale; non può essere utilizzato per rimettere in discussione il giudizio di fatto del merito.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando si contesti l’erronea interpretazione della norma astratta; se la censura mira invece a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile in cassazione salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La qualificazione della natura di un’attività lavorativa, quando dipende dall’apprezzamento delle concrete risultanze istruttorie e dal riscontro degli elementi qualificanti del rapporto, costituisce tipicamente un accertamento di fatto sottratto al controllo di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il pagamento di contributi a una determinata gestione previdenziale non vale, di per sé, come dichiarazione di scienza idonea a qualificare giuridicamente il rapporto di lavoro, perché una dichiarazione di scienza può avere ad oggetto solo fatti obiettivi e non valutazioni o apprezzamenti giuridici.
  • Ai fini dell’omesso esame di un fatto decisivo, il fatto dedotto deve essere specifico, chiaramente individuato e idoneo, da solo, a mutare l’esito della decisione; se il fatto non è decisivo o non è sufficientemente allegato, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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