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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05006/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che lamentava il mancato espletamento di formalità di notificazione relative a un atto di sequestro presso terzi e a un pignoramento immobiliare. L’attore chiedeva il ristoro sia della perdita di chance, correlata all’impossibilità di recuperare un credito professionale verso terzi, sia delle spese sostenute per gli atti promossi davanti al Tribunale di Rieti. Il Giudice di pace di Macerata aveva declinato la competenza in favore del Giudice di pace di Rieti; il Tribunale di Ancona, in appello, aveva confermato la competenza di Rieti, pur qualificando la responsabilità dell’ufficiale giudiziario come responsabilità da inadempimento di un mandato ex lege e applicando i criteri degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Con il regolamento necessario di competenza il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la responsabilità dell’ufficiale giudiziario sia esclusivamente extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e che, conseguentemente, il foro competente dovesse individuarsi nel locus commissi delicti, da identificarsi nel luogo in cui egli avrebbe subito il danno, cioè il proprio domicilio/residenza a Civitanova Marche. Ha inoltre contestato il richiamo ai criteri relativi all’obbligazione di pagamento e all’art. 1182 c.c., ritenendoli inconferenti rispetto a una domanda di accertamento di responsabilità aquiliana. Ministero e ufficiale giudiziario hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento necessario di competenza e ha confermato la competenza territoriale del Giudice di pace di Rieti. Ha ritenuto che, quale che sia la qualificazione della responsabilità dell’ufficiale giudiziario ex art. 60 c.p.c., il foro di Rieti resti corretto: sia se si applica l’art. 20 c.p.c. alla responsabilità aquiliana, sia se si guarda alla responsabilità lato sensu contrattuale o ex lege. In particolare, la Corte ha affermato che per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito l’art. 20 c.p.c. opera anche attraverso il criterio del forum destinatae solutionis, dovendosi escludere l’applicazione dell’art. 1182, comma 3, c.c. ai debiti di valore, e che comunque il forum commissi delicti coincide nel caso concreto con Rieti, essendo lì verificatosi l’evento dannoso connesso all’infruttuosa procedura espropriativa da eseguirsi presso quel tribunale. Le spese di legittimità sono state rinviate alla definizione del merito, ed è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza è il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del tribunale resa in appello che decida unicamente sulla competenza del giudice di pace.

  • art. 46 c.p.c.

    non osta all'ammissibilità del regolamento necessario di competenza nel caso esaminato.

  • art. 60 c.p.c.

    disciplina la responsabilità dell'ufficiale giudiziario per omissione o inesatto compimento delle attività demandategli; la Corte non ne precisa in modo definitivo la natura, ma afferma che, comunque la si qualifichi, il foro resta Rieti.

  • art. 18 c.p.c.

    il foro generale del convenuto non radicava la competenza a Macerata, poiché il convenuto ufficiale giudiziario risiedeva a Rieti e il Ministero aveva sede a Roma.

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 18 c.p.c. per escludere la competenza di Macerata.

  • art. 20 c.p.c.

    si applica a tutte le obbligazioni, anche di origine extracontrattuale; consente di radicare la competenza sia nel forum commissi delicti sia nel forum destinatae solutionis.

  • art. 1182 c.c.

    non si applica al risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore, salvo il caso di risarcimento convenzionalmente predeterminato.

  • art. 1182 c.c.

    richiamato come criterio del domicilio del debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione, utile a confermare la competenza di Rieti.

  • art. 2043 c.c.

    è invocato dal ricorrente quale base della responsabilità extracontrattuale; la Corte ammette che la domanda risarcitoria, anche se ricondotta a tale paradigma, conduce comunque alla competenza di Rieti.

  • art. 25 c.p.c.

    richiamato dal giudice di primo grado per identificare il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ma la Corte fonda la decisione sull'art. 20 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del regolamento, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regolamento necessario di competenza è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale resa in appello che abbia deciso solo sulla competenza del giudice di pace.
  • L'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte contrattuale o extracontrattuale, e può fondare sia il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione sia quello del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione.
  • Per i debiti risarcitori da fatto illecito, il criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. non si applica perché il risarcimento costituisce debito di valore, salvo che l'importo sia stato convenzionalmente predeterminato.
  • Nel foro del fatto illecito, il 'fatto' rilevante comprende non solo la condotta, ma anche l'evento dannoso; la competenza si radica nel luogo in cui l'evento si è verificato.
  • Se la responsabilità dell'ufficiale giudiziario è ricondotta alla categoria aquiliana oppure a una responsabilità lato sensu contrattuale o ex lege, la competenza può comunque coincidere con il luogo in cui la prestazione doveva essere eseguita o con quello in cui si è prodotto l'evento dannoso.
  • Quando il foro generale del convenuto non coincide con il giudice adito e i criteri speciali convergenti individuano un diverso ufficio, la competenza di quest'ultimo va confermata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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