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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15002 - Corte di Cassazione

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA - Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Inidoneità al giudicato - Rilievo d'ufficio - Cassazione con rinvio per la rinnovazione dell'atto - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva confermato il diritto al rimborso di somme IRPEF relative agli anni 1989-1997, trattenute su una pensione maturata in Lussemburgo dal marito defunto della contribuente. Il ricorso era articolato in cinque motivi, riguardanti l'omessa pronuncia su un'eccezione di inammissibilità, l'irripetibilità delle somme versate mediante condono, vizi di motivazione sulla doppia imposizione e la corretta applicazione della Convenzione Italia-Lussemburgo e della disciplina del credito d'imposta. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio preliminare e radicale: la sentenza, pur formalmente intestata alle parti del giudizio, conteneva motivazione e dispositivo relativi a una causa diversa, riguardante altro soggetto e altro rapporto tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità radicale e insanabile della sentenza impugnata, ritenendo che essa fosse priva degli elementi minimi necessari per individuare le parti e il rapporto controverso e, quindi, inidonea a formare il giudicato. La nullità è stata rilevata d'ufficio, anche se non espressamente dedotta nei motivi di ricorso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio d'appello e pronunci una nuova decisione correttamente riferita alle parti e alla controversia effettivamente trattata. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 161, comma 2, c.p.c.

    mancanza della sottoscrizione del giudice

    La disposizione contempla espressamente un'ipotesi di nullità insanabile della sentenza. La Corte chiarisce però che possono esistere ulteriori nullità radicali quando manchino gli elementi minimi necessari a identificare la controversia e a consentire la formazione del giudicato.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'omessa pronuncia su un'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo assorbente la nullità radicale della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, violazioni di legge, nullità processuali e vizi di motivazione. Il ricorso è stato deciso sulla base della nullità radicale rilevata d'ufficio.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    La sentenza impugnata aveva ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso, presentata entro il termine di quarantotto mesi. La Corte di cassazione non ha deciso la questione sostanziale perché ha cassato la sentenza per nullità.

  • L. n. 140 del 1997, art. 9-bis

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'irripetibilità delle somme versate a seguito di condono. Anche questa questione è rimasta assorbita dalla cassazione della sentenza.

  • L. n. 747 del 1982, art. 18, paragrafi 1 e 2

    La norma, relativa alla disciplina fiscale dei trattamenti pensionistici nell'ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo, era stata invocata per distinguere le pensioni di vecchiaia dai trattamenti di sicurezza sociale e per stabilire il corretto regime impositivo. La Corte non ha esaminato il merito tributario.

  • Art. 15 T.U.I.R.

    È stato richiamato in relazione al meccanismo del credito d'imposta quale strumento per neutralizzare la doppia imposizione. La questione non è stata definita, essendo stata ritenuta prioritaria la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Una sentenza che reca intestazione riferita alle parti corrette, ma motivazione e dispositivo relativi ad altri soggetti o a un diverso rapporto controverso, è affetta da nullità radicale e insanabile, perché non consente di identificare con certezza l'oggetto della decisione.
  • La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche se le parti non l'hanno dedotta nei motivi di ricorso, purché la questione sia sottoposta al contraddittorio.
  • Un provvedimento privo degli elementi minimi necessari a formare il giudicato non produce una decisione irretrattabile sul merito della controversia e deve essere rinnovato dal giudice competente.
  • In sede di legittimità, quando la sentenza è radicalmente nulla per confusione tra parti e causa, la Corte non può correggerne autonomamente il contenuto: deve cassarla con rinvio affinché il giudice di merito emetta una nuova decisione.
  • La corretta corrispondenza tra intestazione, motivazione, dispositivo, parti e rapporto controverso è un requisito essenziale della sentenza; errori meramente materiali possono essere correggibili, ma la sovrapposizione con un'altra causa integra una nullità radicale quando impedisce di individuare il contenuto decisorio.

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