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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39440/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Due acquirenti di autoveicoli avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la società venditrice aveva chiesto il pagamento di una somma portata da un pagherò cambiario, sostenendo che una delle sottoscrizioni in calce alla cambiale fosse stata disconosciuta. In giudizio la società aveva prodotto prima fotocopie di precedenti pagherò cambiari e poi gli originali, deducendo che tali titoli costituivano rinnovazioni di precedenti promesse di pagamento e quindi prova del rapporto sottostante ex art. 1988 c.c. I ricorrenti in cassazione hanno articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sul disconoscimento delle scritture private e sulla prova documentale, sostenendo che la produzione degli originali non sanasse il mancato tempestivo disconoscimento delle fotocopie e che, a seguito del disconoscimento degli originali, non potesse operare la presunzione di esistenza del rapporto sottostante; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione dell'obbligo di motivazione, contestando il rigetto di censure di appello ritenute generiche; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla questione degli interessi ultra legali inseriti nei titoli, perché la corte territoriale avrebbe escluso la nullità parziale ritenendo non proposta la relativa eccezione/domanda. La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi ma ha ritenuto fondato il terzo, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente trattato la questione come domanda/eccezione diversa, senza considerare che l'allegazione della nullità totale per interessi ultralegali comprendeva comunque il meno della nullità parziale della clausola, e quindi aveva violato l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati rigettati. La decisione di merito è quindi stata annullata solo nella parte relativa alla corretta qualificazione della deduzione concernente la nullità degli interessi ultralegali e al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul disconoscimento della scrittura privata, per affermare l'onere di contestazione specifica e tempestiva del documento prodotto in giudizio

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata e della sua autenticità

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla verificazione della scrittura privata disconosciuta, ma la Corte ha ritenuto che la mancata richiesta di verificazione non mutasse l'esito sulla questione delle fotocopie non contestate

  • art. 2719 c.c.

    le copie fotostatiche hanno efficacia probatoria se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; il principio si estende anche al disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento o ricognizione di debito fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria del promittente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla pretesa inversione dell'onere in conseguenza del titolo cambiario

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    evocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente o mancante

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sui fatti allegati dalle parti, ma può applicare la norma giuridica corretta anche se diversa da quella prospettata; è violato quando si altera il petitum o si ignora che il più contiene il meno

Massime di principio

  • La copia fotostatica non autenticata di una scrittura privata o di un titolo può essere utilmente contestata solo mediante disconoscimento espresso e specifico; se la copia non è contestata tempestivamente, la successiva produzione dell'originale non riapre la questione come se fosse una prova del tutto nuova, ma opera come regolarizzazione formale della produzione già avvenuta.
  • Quando la parte interessata contesta un documento prodotto in copia e la controparte successivamente deposita l'originale, il disconoscimento deve essere rinnovato anche con riguardo all'originale; tuttavia, se la copia non era stata contestata, la produzione dell'originale non rimette in termini la parte che aveva omesso la contestazione.
  • La promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, sicché grava sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante.
  • Non ricorre violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. quando la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la ratio della decisione e si fonda sulla mancata prova delle circostanze dedotte e sugli elementi istruttori acquisiti.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi dedotti e non venga attribuito un bene della vita diverso; il più comprende il meno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoFideiussioneMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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