Cassazione Civile, Ordinanza n. 01243/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La professionista aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il Tribunale aveva parzialmente riformato il decreto e liquidato il compenso in euro 1.741,00, ma aveva compensato le spese di causa sul rilievo che il Ministero non si era costituito. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., oltre agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la mancata costituzione dell’Amministrazione non equivale a soccombenza reciproca né integra, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma e, comunque, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. La contumacia della parte pubblica è stata considerata condotta neutra, non espressiva di adesione o di non opposizione alla domanda e, comunque, evenienza non eccezionale; pertanto non poteva fondare la compensazione. L’ordinanza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
richiamato quale regola generale sulla soccombenza e sulla rifusione delle spese di lite.
la compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi previsti dalla norma e, comunque, per gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; la mera contumacia non basta.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione e del giusto processo.
base procedurale per la definizione in adunanza camerale su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale norma che consente la decisione in camera di consiglio nei casi previsti.
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza precedente sull’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2014.
richiamato come fonte della versione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. oggetto del vaglio di costituzionalità.
richiamata come legge di conversione del D.L. 132/2014.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali non può essere disposta per il solo fatto che la parte soccombente non si sia costituita: la contumacia è di per sé neutra e non equivale ad acquiescenza o mancata opposizione.
- Le 'gravi ed eccezionali ragioni' che giustificano la compensazione devono essere specifiche, inerenti alla controversia e puntualmente esplicitate in motivazione; non basta un richiamo astratto a circostanze ordinarie del processo.
- Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c., le ipotesi tipizzate dalla norma hanno funzione paradigmatica e delimitano la clausola generale delle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere di gravità ed eccezionalità almeno pari a quelle espressamente nominate.
- In tema di spese, la soccombenza della parte che non si costituisce non viene meno per effetto della sua contumacia, sicché essa deve essere considerata ai fini della regolazione del carico delle spese salvo ricorrano effettivi presupposti legali di compensazione.
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