Cassazione Penale, Ordinanza n. 08142/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto e danneggiamento, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto e danneggiamento. Il primo motivo deduceva vizi di motivazione sulla riferibilità del fatto all'imputato, ma consisteva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese dai giudici di merito. Il secondo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specifico e solo apparente, e il secondo manifestamente infondato perché la valutazione dell'attenuante deve considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato, compresi i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato; nel caso concreto, la refurtiva comprendeva telefono, portamonete e documenti, oltre ai danni all'autovettura.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha carattere oggettivo e richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato dal reato, non limitata al solo valore intrinseco della cosa sottratta; vanno considerati anche i danni ulteriori direttamente ricollegabili alla condotta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a reiterare pedissequamente le deduzioni già svolte in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura relativa al vizio di motivazione non può essere accolta quando non sviluppa una critica argomentata alla decisione di merito e si risolve in una mera riproposizione delle tesi difensive già esaminate e respinte.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice deve apprezzare l'intero disvalore patrimoniale dell'azione, considerando sia il valore della cosa sottratta sia gli ulteriori danni immediatamente derivati dal reato.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere riconosciuta solo quando il pregiudizio complessivo cagionato sia effettivamente lievissimo; la presenza di danni ulteriori alla persona offesa è elemento ostativo decisivo.
Come è indicizzato
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