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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6928/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato colpevole di lesioni personali per avere colpito con calci e pugni la persona offesa. Il ricorso in Cassazione contestava: 1) vizi di motivazione e presunto travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente motivato il nesso causale tra la caduta della persona offesa e le lesioni al ginocchio (riferendosi alla deposizione della teste oculare Emanuela Casablanca e alla persona offesa); 2) violazione dell'art. 52 D. L.vo n. 2742000 in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per la mancata indicazione del criterio normativo che giustificasse la pena pecuniaria di euro 2000; 3) violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. e vizi motivazionali relativamente al fatto che, pur avendo condannato la persona offesa Elena Ignat per minaccia e al risarcimento equitativo, il Giudice aveva compensato le spese della parte civile Rizzato anziché applicare il principio della soccombenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di una specifica critica argomentata al tessuto motivazionale: la sentenza di merito aveva fatto riferimento alla caduta dopo una spinta documentata dalle dichiarazioni e dalla certificazione medica, e non risultavano illogicità manifeste. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere soddisfatta anche con espressioni generiche del tipo "pena congrua" o richiamo alla gravità; una spiegazione dettagliata è richiesta solo se la pena eccede largamente la media edittale. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la scelta discrezionale di compensare le spese in ragione dell'atteggiamento delle parti, non essendo la motivazione affetta da manifesta illogicità. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità dovuta a profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La censura di vizio di motivazione richiede una critica specifica e argomentata diretta a dimostrare contraddizioni o illogicità nella motivazione; deduzioni generiche sono inammissibili

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di determinazione della pena; il giudice di merito può adempiere all'obbligo motivazionale anche con espressioni generiche (es. "pena congrua"), riservando spiegazioni dettagliate solo se la pena eccede significativamente la media

  • art. 52 D. L.vo n. 2742000

    art. 52 D. L.vo n. 2742000

    La presunta violazione relativa alla mancata indicazione di un criterio normativo per la pena pecuniaria è in sostanza ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena; la semplice contestazione formale non integra motivo idoneo in Cassazione

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La decisione sulla compensazione delle spese di lite è rimessa al giudice di merito e può esser motivata dal comportamento delle parti; la Corte verifica la sussistenza di illogicità manifesta nella motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata per giustificare l'applicazione di sanzioni economiche (contributo alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa del ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e argomentate: affermazioni generiche sul "mancato accertamento" del nesso causale sono inammissibili se non indicano punti precisi di illogicità o contraddizione nella decisione impugnata
  • La valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per vizî motivazionali evidenti, non per riconsiderare il merito probatorio
  • La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito; per adempiere all'obbligo motivazionale possono essere sufficienti formule come "pena congrua" o il richiamo alla gravità del fatto, salvo che la pena non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla misura media
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al giudice di merito e può essere motivata dall'atteggiamento processuale delle parti; la regola della soccombenza non impedisce scelte diverse quando la motivazione le giustifica
  • Un ricorso in Cassazione che risulti infondato e manifestamente carente può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda se l'inammissibilità è dovuta a profili di colpa: pertanto occorre valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione prima del deposito
  • Per contestare il nesso causale tra evento e lesioni è utile indicare in modo puntuale le incongruenze tra la valutazione probatoria del giudice di merito e gli elementi di prova (testimonianze, certificazioni mediche), mostrando dove esistono contraddizioni o carenze logiche nella motivazione

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