Cassazione Civile, Ordinanza n. 19723/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società poi posta in amministrazione straordinaria, sosteneva che una parte rilevante dell'azienda fosse stata trasferita a un'altra società e che, in base a un accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/1990, dovesse essere assunto dalla cessionaria. In particolare deduceva che l'accordo prevedeva criteri di scelta del personale da assumere, fra cui un previo colloquio conoscitivo con i dipendenti della cedente, e che tale passaggio non era stato effettuato; chiedeva quindi l'accertamento del proprio diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze della cessionaria e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo legittimi i criteri di selezione concordati. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame del lavoratore, dichiarando il suo diritto all'assunzione e condannando la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite, sul presupposto che la mancata esecuzione del colloquio integrasse un grave inadempimento dell'accordo sindacale. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: (i) violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto vincolanti limiti all'autonomia negoziale non desumibili dalla norma; (ii) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere qualificato la violazione della procedura come grave inadempimento e per avere riconosciuto una tutela civilistica in forma specifica assimilabile alla reintegrazione; (iii) violazione degli ulteriori limiti al sindacato giurisdizionale previsti dalla normativa richiamata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati nei limiti di cui in motivazione il secondo e il terzo motivo, affermando che la violazione di un obbligo meramente procedurale può al più integrare la perdita di una chance di assunzione, non un diritto all'assunzione in forma specifica; ha tuttavia osservato che, per stabilire quale tutela spetti, occorre preliminarmente accertare se la fattispecie rientri nell'art. 47, comma 4-bis, o nel comma 5, perché solo nel primo caso l'accordo non può disporre dell'occupazione preesistente in procedura di insolvenza non liquidatoria, mentre nel secondo opera la diversa disciplina connessa alla cessazione dell'attività d'impresa. È stato quindi disposto l'accoglimento parziale del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per i necessari accertamenti di fatto e per la decisione sui motivi accolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno, affinché accerti preliminarmente se la procedura di amministrazione straordinaria avesse o meno finalità liquidatorie e quindi se trovi applicazione l'art. 47, comma 4-bis, oppure il comma 5, della L. n. 428/1990. Solo all'esito di tale accertamento il giudice di rinvio dovrà valutare la portata dell'accordo sindacale e la tutela eventualmente spettante al lavoratore in caso di violazione della clausola procedurale. La Corte ha inoltre chiarito che l'omesso colloquio con i dipendenti della cedente, se obbligo meramente procedurale, non consente di attribuire al lavoratore un diritto all'assunzione in forma specifica, ma al più una chance la cui prova grava sul lavoratore. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente con rinvio.
Norme richiamate
la Corte distingue tra l'ipotesi di procedura concorsuale non liquidatoria, in cui gli accordi sindacali non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento, e l'ipotesi di procedura con finalità liquidatorie, nella quale può operare la disciplina del comma 5; per stabilire la tutela del lavoratore occorre prima individuare quale comma regoli il caso concreto
invocato per censurare la qualificazione dell'inadempimento; la Corte osserva che la violazione dell'obbligo procedurale non giustifica di per sé una tutela in forma specifica, ma al più il risarcimento nei limiti della chance perduta
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria; il danno risarcibile va ricondotto alla perdita di chance e non all'intero trattamento retributivo come se vi fosse un diritto certo all'assunzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura sulla gravità dell'inadempimento, nella sostanza, atteneva a un apprezzamento di merito e sarebbe stata scrutinabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
richiamato dalla Corte territoriale per fondare la tutela risarcitoria civilistica da mora del creditore/debitore, ma la Cassazione non conferma la tutela in forma specifica così riconosciuta
la sua applicazione o esclusione dipende dal regime dell'art. 47 L. n. 428/1990 e dalla natura liquidatoria o meno della procedura
art. 30, comma 1, L. n. 183/2010
richiamato nel primo motivo come limite al sindacato giurisdizionale, ma il relativo motivo è stato assorbito
Massime di principio
- Quando una clausola dell'accordo sindacale in materia di trasferimento d'azienda impone passaggi procedurali per la selezione del personale da assumere, la sua violazione non attribuisce automaticamente al lavoratore un diritto all'assunzione: la tutela può riguardare soltanto la perdita di una chance, non una reintegrazione o assunzione in forma specifica.
- La perdita di chance costituisce una posizione giuridica di aspettativa protetta, non un diritto certo al risultato sperato; per ottenere il risarcimento il lavoratore deve allegare e provare, anche presuntivamente, la seria e consistente probabilità di essere stato selezionato.
- L'individuazione della tutela spettante nel trasferimento di ramo d'azienda in procedura concorsuale richiede, a monte, di stabilire se la procedura abbia finalità liquidatorie oppure no, poiché da tale qualificazione dipende l'applicabilità del comma 4-bis o del comma 5 dell'art. 47 L. n. 428/1990.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del giudizio di gravità dell'inadempimento compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini di legge.
- La disciplina pattizia concordata tra le parti collettive può integrare limiti procedurali alla discrezionalità del cessionario, ma la loro violazione va poi tradotta in rimedi coerenti con la natura dell'interesse leso e con il regime legale applicabile al trasferimento.
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