Cassazione Penale, Ordinanza n. 09683/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, non essendo stata accolta la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli. L'unica censura dedotta riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che i presupposti per l'applicazione dell'istituto fossero presenti. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito con motivazione corretta, specifica e priva di illogicità manifesta, sicché il ricorso finiva per sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non censurabile in cassazione perché la doglianza riproponeva valutazioni di merito già correttamente disattese dai giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e respinte con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, ove fondato su valutazioni di fatto e di merito congruamente motivate dai giudici di merito, non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o errore di diritto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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