Cassazione Penale, Ordinanza n. 21369/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla pretesa illegalità della pena sostitutiva. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di legge in relazione all'art. 56 L. 689/1981, assumendo che il giudice di merito avesse applicato una pena sostitutiva illegale. La censura era centrata non sulla responsabilità penale, ma sulla correttezza del trattamento sanzionatorio, sostenendosi che la pena sostitutiva fosse stata determinata in modo non consentito. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello si era limitato a indicare le modalità esecutive della pena sostitutiva e che l'illegalità della pena sostitutiva si configura solo quando essa sia originariamente contraria al quadro normativo, in particolare ai limiti dell'art. 20-bis cod. pen., che delimita la sostituibilità della pena detentiva per ciascun tipo di pena sostitutiva.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge in tema di pena sostitutiva; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.
indicato come norma che fissa la cornice entro cui è consentita la sostituzione della pena detentiva; la pena sostitutiva è illegale solo se originariamente contraria a tale assetto normativo e se supera i limiti di sostituibilità previsti.
implicitamente richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La pena sostitutiva è illegale solo quando, già al momento della sua applicazione, risulti contraria al quadro normativo vigente; non basta che il giudice indichi le modalità esecutive della misura.
- La violazione dei limiti di sostituibilità della pena detentiva va valutata in rapporto alla cornice fissata dall'art. 20-bis cod. pen.; solo il superamento di tali limiti rende la pena sostitutiva non consentita e quindi illegale.
- Quando il motivo di ricorso contro la decisione di merito si risolve in una censura manifestamente infondata sulla sola modalità di esecuzione della pena sostitutiva, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.
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