Cassazione Civile, Ordinanza n. 04217/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tributari decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenze poi impugnate dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, riuniti gli appelli, non ha esaminato il merito ma ha rimesso entrambe le cause al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che il collegio provinciale non fosse legittimamente composto perché, dopo l'udienza di discussione del 23 novembre 2015, era intervenuto un decreto presidenziale di "congelamento" della sezione, motivato con il mancato completamento della fase deliberativa. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 59 citato: sostiene che la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma, che la CTR non ha spiegato perché il collegio provinciale sarebbe stato irregolarmente composto, che le sentenze erano state regolarmente deliberate, sottoscritte e depositate, e che il decreto presidenziale aveva mera funzione organizzativa interna, incapace di invalidare deliberazione e pubblicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla rimessione al primo giudice, osservando che l'ipotesi dell'art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992 è tassativa ed eccezionale e richiede la concreta prova che il collegio giudicante non fosse legittimamente composto. Nel caso esaminato, la sentenza della CTP, quale atto pubblico, faceva fede della deliberazione avvenuta in camera di consiglio; inoltre, il decreto di "congelamento" della sezione aveva natura meramente organizzativa interna e non dimostrava né la irregolare composizione del collegio né l'invalidità del deposito delle sentenze. La Corte ha però escluso di poter decidere nel merito, perché l'errore della CTR aveva impedito l'esame dell'appello; ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La rimessione al primo giudice è ammessa solo in ipotesi tassative ed eccezionali; la fattispecie del collegio non legittimamente composto richiede una concreta dimostrazione dell'irregolare composizione e non può essere desunta da meri provvedimenti organizzativi interni.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge processuale da parte della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce la natura eccezionale e tassativa dei casi di rimessione al giudice di primo grado nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione della causa al primo giudice è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 e non può essere estesa in via analogica.
- La nullità per collegio non legittimamente composto richiede la prova concreta dell'irregolare costituzione del giudice che ha deliberato; non basta un provvedimento organizzativo interno dell'ufficio giudiziario.
- La sentenza, sottoscritta e depositata, fa fede fino a querela di falso circa l'avvenuta deliberazione in camera di consiglio nel giorno indicato.
- Se il giudice d'appello rimette illegittimamente la causa al primo giudice senza decidere sul merito, la cassazione deve disporre il rinvio al medesimo giudice di secondo grado per il riesame della controversia.
- Quando il giudizio di appello si chiude per un errore processuale senza decisione sul merito, si configura un rinvio restitutorio e la Corte di cassazione non decide direttamente la causa.
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