Cassazione Civile, Ordinanza n. 36297/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una persona aveva stipulato con una società un contratto avente ad oggetto il diritto di godimento, fino al 2059, di un immobile già esistente e di un box auto da costruire, pagando un prezzo complessivo per entrambi i beni. Poiché il box non veniva realizzato, la parte acquirente agiva per il risarcimento del danno quantificato in 40.000 euro. La società originaria deduceva di non essere passivamente legittimata perché la concessione era stata retrocessa alla società concedente; quest'ultima sosteneva, a sua volta, di non avere assunto obblighi verso l'acquirente e che la parte aveva accettato un posto auto sostitutivo. In primo grado la domanda veniva sostanzialmente ricondotta a una risoluzione per inadempimento e rigettata, mentre in appello veniva riconosciuto il diritto al risarcimento nei confronti della sola società originaria. La ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso il coinvolgimento della società concedente, deducendo violazione delle norme processuali e motivazione apodittica, nonché l'erronea interpretazione della clausola contrattuale che estendeva l'efficacia dell'atto anche alla concedente e la rilevanza della trascrizione. La resistente, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la domanda di risarcimento fosse stata proposta solo in appello e fosse quindi tardiva ex art. 345 c.p.c., che il giudice di primo grado avesse soltanto operato una diversa qualificazione della domanda senza necessità di contraddittorio, che la liquidazione del danno fosse immotivata o basata su una contestazione non valutata, e che vi fosse difetto di legittimazione passiva e di obbligo in capo alla concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e, in parte qua, il quarto motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondati i motivi relativi all'erronea limitazione dell'efficacia della clausola contrattuale che estendeva il rapporto anche alla società concedente e alla conseguente rivalutazione della responsabilità di quest'ultima. Ha invece respinto i primi due motivi del ricorso incidentale, ritenendo ammissibile la domanda di risarcimento e infondata la doglianza sulla mancata rimessione al contraddittorio della questione di pertinenza; ha inoltre respinto il terzo motivo del ricorso incidentale sulla liquidazione del danno, ritenendo la motivazione sufficiente e la contestazione generica. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
La domanda di risarcimento non è stata ritenuta nuova o tardiva in appello, poiché la Corte ha valorizzato che essa era già stata proposta in primo grado e, in ogni caso, era autonomamente proponibile senza necessità di cumularla alla domanda di risoluzione.
È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di primo grado non si è limitato a una diversa qualificazione della domanda, ma ha introdotto d'ufficio una questione di fatto/diritto suscettibile di definire il giudizio senza previo contraddittorio.
La questione rilevata d'ufficio dal tribunale, relativa al rapporto di pertinenza tra i beni, avrebbe richiesto l'attivazione del contraddittorio tra le parti.
La contestazione dell'ammontare del danno è stata ritenuta generica e quindi non idonea a scalfire la motivazione della liquidazione; inoltre, la censura sulla non contestazione della clausola contrattuale non ha trovato accoglimento nei termini dedotti dalla ricorrente incidentale.
La liquidazione del danno è stata ritenuta frutto di una valutazione di merito sorretta da criteri esplicitati in sentenza e non censurabile in cassazione nei limiti dedotti.
La motivazione della sentenza d'appello è stata reputata insufficiente/apodittica nella parte in cui limitava l'opponibilità della clausola ai soli beni presenti.
La Corte richiama la norma per escludere una lettura restrittiva della rilevanza della trascrizione e degli effetti della risoluzione, sottolineando che la limitazione ai soli beni presenti non trova base nel testo contrattuale e nella disciplina applicabile.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento può essere proposta autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione del contratto; non è necessario cumulare necessariamente i due rimedi.
- La qualificazione della domanda spetta al giudice, ma quando la decisione si fonda su una questione nuova e decisiva rilevata d'ufficio, il giudice deve provocare il contraddittorio tra le parti prima di deciderla.
- Una motivazione che affermi una limitazione interpretativa di una clausola contrattuale senza spiegare le ragioni della limitazione è apodittica e quindi censurabile in cassazione.
- La trascrizione di un contratto e la clausola che estende l'efficacia del rapporto a un terzo devono essere interpretate secondo il tenore complessivo dell'atto, senza introdurre restrizioni non ricavabili dal testo.
- La contestazione del quantum debeatur deve essere specifica: una mera opposizione generica all'importo richiesto non è sufficiente a escludere la liquidazione operata dal giudice di merito.
- In presenza di un contratto che prevede obblighi di realizzazione di un bene futuro, la responsabilità per mancata esecuzione va valutata alla luce dell'effettivo contenuto degli impegni assunti e delle clausole che estendono gli effetti del rapporto a soggetti terzi.
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