Cassazione Penale, Ordinanza n. 06895/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato e con recidiva. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.; 3) violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; 4) vizio di motivazione e violazione di legge per l'illegittima liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in assenza di riscontri documentali e di specifica motivazione. La sentenza di merito aveva ritenuto consumato il furto di un'autovettura munita di antifurto satellitare, aveva ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti e aveva confermato la condanna dell'imputato anche al pagamento delle spese di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quindi non consentiti in sede di legittimità. Nel merito dei profili prospettati, ha richiamato il principio secondo cui il furto di un veicolo dotato di antifurto satellitare è consumato, poiché il sistema non impedisce la sottrazione e l'impossessamento ma solo agevola il recupero; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sia sulla sussistenza delle aggravanti sia sulla liquidazione delle spese di parte civile, liquidazione peraltro inferiore ai valori medi tabellari. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come disposizione applicata per la recidiva contestata nel giudizio di merito
norma incriminatrice del furto, ritenuto consumato e non tentato
aggravante ritenuta sussistente e adeguatamente motivata dai giudici di merito
aggravante ritenuta sussistente e adeguatamente motivata dai giudici di merito
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato indirettamente attraverso le singole aggravanti contestate
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità
Massime di principio
- Il furto di un'autovettura è consumato quando si realizza la sottrazione e il conseguente impossessamento del bene; la presenza di un sistema di antifurto satellitare non degrada di per sé il fatto a tentativo, se il dispositivo non impedisce la disponibilità materiale del veicolo ma ne agevola solo il recupero.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni di fatto e profili motivazionali già compiutamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, salvo il vizio effettivo nei limiti del controllo di cassazione.
- Le aggravanti del furto devono essere censurate specificamente e, se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e non illogica sulla loro sussistenza, la Corte di cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile è censurabile solo se manifestamente illegittima o immotivata; non è sufficiente la generica contestazione quando la somma liquidata risulti coerente, o addirittura inferiore, ai parametri tabellari applicabili.
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