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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24054/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di ricettazione, contestando con un primo motivo la qualificazione giuridica del fatto e, con un secondo motivo, la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte rileva che il primo motivo è meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, mentre il secondo si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, quindi con difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato che la sentenza di merito aveva correttamente ravvisato il delitto di ricettazione sulla base del rinvenimento, presso l'abitazione degli imputati, di un asciugamano proveniente da furto e dell'assenza di una spiegazione plausibile sulla sua provenienza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La presenza presso l'abitazione degli imputati di un bene proveniente da furto, unita alla mancanza di una spiegazione plausibile sulla sua provenienza, è stata ritenuta sufficiente a integrare la ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza reale confronto critico, motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata e si risolve in doglianze generiche o meramente apparenti, prive del necessario requisito di specificità.
  • Ai fini della ricettazione, il rinvenimento della cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'imputato, associato all'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza del bene, può fondare il giudizio di responsabilità se sorretto da plurime risultanze probatorie adeguatamente valorizzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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