Cassazione Penale, Ordinanza n. 05824/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Ha dedotto otto motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) violazione di legge per omesso avviso ex art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. e conseguente nullità del decreto di citazione in appello; 3) violazione di legge e carenza di motivazione sulla valutazione delle prove relative al domicilio designato come luogo di esecuzione della detenzione domiciliare; 4) omesso esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 5) deduzione di intervenuta prescrizione; 6) omessa esclusione della recidiva; 7) omesso riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati; 8) omessa applicazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la notifica del decreto di citazione risultava regolarmente eseguita; il vizio relativo all'avviso ex art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. non era sorretto dall'indicazione di un concreto pregiudizio; la valutazione del domicilio per la detenzione domiciliare era congruamente motivata; la particolare tenuità del fatto era stata esclusa con corretti criteri giuridici; la prescrizione era maturata solo dopo la sentenza impugnata e comunque non poteva essere rilevata in sede di ricorso inammissibile; la recidiva era stata adeguatamente motivata; la continuazione era stata negata per difetto di un disegno criminoso unitario; la sospensione condizionale era giuridicamente preclusa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia evasione.
art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p.
l'omesso avviso dedotto dal ricorrente non determina nullità se non è allegato un concreto pregiudizio subito dall'imputato.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione corretta e conforme a criteri giuridici.
la sospensione condizionale della pena è applicabile solo se non sussistono preclusioni legali, che nel caso concreto sono state ritenute ostative.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel ricorso, di un concreto pregiudizio derivante dall'asserito vizio processuale rende manifestamente infondata la doglianza sulla nullità dell'atto.
- La regolare notifica del decreto di citazione esclude il vizio denunciato in cassazione quando il fatto risulti dagli atti o dalla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla valutazione del compendio probatorio è infondata se la sentenza impugnata offre una motivazione logica e giuridicamente corretta, non meramente apparente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito applichi correttamente i parametri legali e dia conto della decisione in motivazione.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile in sede di legittimità quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- La recidiva e la continuazione sono questioni di merito che resistono al sindacato di legittimità se la decisione impugnata ne espone adeguatamente le ragioni e, per la continuazione, esclude l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando la legge la preclude nel caso concreto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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