Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Ragusa aveva proposto due opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima, contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione non aveva sospeso la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., lamentava che la gara fosse stata alterata da fatti costituenti reato e da interferenze illecite riferibili a un soggetto legato alla società poi aggiudicataria. La seconda, contro il decreto di trasferimento, deduceva vizi derivati e vizi propri dell'atto. Il Tribunale aveva dichiarato entrambe le opposizioni inammissibili: la prima per tardività dell'istanza di sospensione, avanzata dopo la vendita e non prima, la seconda perché ritenuta tardiva rispetto alla data di pubblicazione del decreto, non a quella di comunicazione. Il ricorrente ha proposto nove motivi, censurando soprattutto: la falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c. per avere ritenuto tardiva l'istanza di sospensione nonostante la denunzia di fatti illeciti; l'erronea esclusione dell'incidenza di tali fatti sulla determinazione del prezzo; la nullità per omessa motivazione sui vizi derivati; la violazione dell'art. 617 c.p.c. quanto al dies a quo del termine per opporsi al decreto di trasferimento; e, ancora, varie violazioni delle norme sulla vendita forzata e sulla partecipazione all'asta, oltre alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ma ha accolto il quarto motivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo per difetto di interesse, assorbito il nono motivo. Ne è seguita la cassazione con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, che dovrà riesaminare la seconda opposizione alla luce del principio secondo cui il termine per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del decreto di trasferimento e non dalla sola pubblicazione nel fascicolo telematico. Quanto alla prima opposizione, è rimasta ferma la declaratoria di inammissibilità, poiché il debitore che ha dato causa alle interferenze illecite non è legittimato a sollecitare il potere di sospensione/revoca ex art. 586 c.p.c. e a dolersi del suo mancato esercizio.
Norme richiamate
Il potere di sospendere o revocare l'aggiudicazione spetta al giudice dell'esecuzione quando emergano fatti idonei a incidere sulla giustezza del prezzo, inclusi fatti costituenti reato o interferenze illecite nel procedimento di vendita; tuttavia non può essere utilmente sollecitato da chi quei fatti abbia egli stesso generato o a cui abbia consapevolmente partecipato.
Il termine per l'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento decorre dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto, o della conoscenza del vizio, non dalla sola pubblicazione nel fascicolo telematico né dalla mera possibilità di prenderne visione.
È richiamato per affermare che, ove l'opposizione miri direttamente all'aggiudicazione compiuta dal professionista delegato, il rimedio tipico era il reclamo previsto dalla norma nel testo ratione temporis.
È citato solo per il ruolo del professionista delegato nelle operazioni di vendita e nella formazione del verbale di vendita.
È evocato nel contesto delle doglianze sull'irregolarità dell'offerta di acquisto e delle prescrizioni dell'ordinanza di vendita.
È richiamato in relazione alla partecipazione all'asta e alla dedotta illegittimità dell'aggiudicazione diretta alla società anziché a un soggetto per persona da nominare.
È richiamato insieme all'art. 579 c.p.c. per censurare la partecipazione alla vendita per persona da nominare.
È richiamato con riferimento alla condanna alle spese e alla dedotta responsabilità processuale aggravata.
La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata mantenendo fermo il dispositivo, senza necessità di accoglimento sul punto.
I motivi rivolti contro le argomentazioni di merito rese ad abundantiam, dopo una declaratoria di inammissibilità, sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse.
L'accoglimento del quarto motivo ha prodotto effetto espansivo interno sull'ulteriore capo relativo alle spese.
È evocato solo in via argomentativa per escluderne l'applicazione diretta alla fattispecie, trattandosi di questione che passa attraverso il tema della nullità del procedimento di vendita.
È richiamato per qualificare come nullo per illiceità della causa il patto illecito da cui sarebbe derivata l'alterazione del prezzo.
È citato per il rito camerale in Cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri di censura invocati per i diversi motivi di ricorso (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame/fatto decisivo).
È applicato per dichiarare inammissibili i motivi che investivano soltanto statuizioni di merito considerate prive di effetti perché rese ad abundantiam.
Massime di principio
- In materia di esecuzione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sospendere o revocare l'aggiudicazione quando emergano interferenze illecite o fatti costituenti reato che abbiano inciso sulla formazione del prezzo, perché tali circostanze integrano un indice tipico di "ingiustizia" del prezzo di vendita.
- Il potere ex art. 586 c.p.c. non è uno strumento generale a disposizione della parte che abbia essa stessa creato o alimentato l'alterazione della procedura: chi ha consapevolmente dato causa al vulnus non può poi invocarne gli effetti per ottenere un esito processuale favorevole.
- Per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento, il termine decorre dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto, o comunque dal momento in cui il vizio sia conosciuto o conoscibile con ordinaria diligenza; non basta la sola pubblicazione telematica del provvedimento o la mera possibilità di accedervi.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile una domanda o un motivo di impugnazione e svolge comunque osservazioni di merito ad abundantiam, la parte non ha interesse a censurare quelle sole argomentazioni, dovendo impugnare esclusivamente la ratio decidendi fondata sull'inammissibilità.
- La correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. consente alla Corte di mantenere fermo il dispositivo della decisione impugnata se il risultato finale è conforme a diritto, pur essendo errato il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
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