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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di un credito derivante da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2008 e risolto prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatrice. La concedente, poi divenuta cessionaria del credito, aveva chiesto l’ammissione di somme per canoni insoluti, interessi moratori, equo indennizzo per l’uso del bene, spese legali e anche per un preteso credito risarcitorio collegato alla risoluzione anticipata, sostenendo che le clausole contrattuali prevedessero una penale/criterio di quantificazione conforme alla disciplina applicabile e chiedendo, in subordine, una consulenza tecnica d’ufficio per stimare il valore di mercato dell’immobile e verificare la non eccessività della penale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere il Tribunale considerato che l’art. 1526 c.c. consente il risarcimento del danno e che il credito poteva essere qualificato come penale; (2) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c. e dell’art. 72 quater l.fall., sostenendo che il meccanismo contrattuale di calcolo del credito fosse coerente con entrambe le discipline e imponesse una CTU sul valore del bene; (3) violazione dell’art. 72 quater l.fall. e della L. n. 124/2017, per mancata applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza, della previa stima del valore di mercato del bene; (4) omesso esame del valore dell’immobile e vizio motivazionale sul diniego della CTU; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla autonoma domanda di indennità per illegittima occupazione dell’immobile dalla risoluzione al rilascio; (6) omessa motivazione sul medesimo profilo. La Corte ha ritenuto non decisivi e/o infondati i motivi da 1 a 4, correggendo però la motivazione del decreto impugnato sul punto della disciplina applicabile, e ha accolto il quinto motivo per omessa pronuncia sulla domanda di indennità di occupazione.

La decisione

La Cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione. I primi quattro motivi sono stati rigettati o comunque ritenuti inammissibili/infondate le censure, con correzione della motivazione: la disciplina applicabile al leasing risolto prima del fallimento non è l’art. 72 quater l.fall. ma l’art. 1526 c.c., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 2061/2021; tuttavia la doglianza sulla mancata CTU è stata giudicata priva di decisività perché il creditore, per essere ammesso al passivo anche in base a clausola penale, avrebbe dovuto allegare una stima attendibile del valore di mercato del bene, onere che non risultava assolto. È stato invece accolto il quinto motivo perché il Tribunale non aveva esaminato la specifica e autonoma domanda di indennità per l’occupazione illegittima del bene dalla risoluzione al rilascio, integrando omessa pronuncia. Il sesto motivo è rimasto assorbito. Il rinvio è anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito sulla domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 72 quater legge fall.

    la Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che non si applica ai contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore; non è quindi applicabile in via analogica nei casi anteriori all’entrata in vigore della L. n. 124/2017.

  • art. 1526 c.c.

    per il leasing traslativo risolto prima del fallimento si applica in via analogica questa disciplina, con possibilità per il concedente di chiedere il risarcimento del danno, ma nei limiti e con gli oneri di allegazione indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 1384 c.c.

    la clausola penale può fungere da predeterminazione anticipata del risarcimento del danno; il giudice deve poter valutarne l’equità o la manifesta eccessività.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    le censure di omesso esame del fatto decisivo sono state ritenute, sui primi motivi, non decisive o comunque non idonee a sovvertire l’esito della decisione.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    la Corte corregge la motivazione del decreto impugnato senza mutarne l’esito sui motivi rigettati.

  • art. 93 l.fall.

    il concedente che intenda insinuarsi al passivo deve formulare una domanda completa e allegare gli elementi necessari a consentire la verifica del credito e della congruità dell’eventuale penale.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata trattazione di una domanda autonoma già proposta integra il vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, la disciplina applicabile resta quella dell’art. 1526 c.c. per i contratti anteriori, mentre l’art. 72 quater l.fall. non opera retroattivamente né può essere applicato analogicamente.
  • Se il concedente intende far valere in sede concorsuale un credito fondato su clausola penale o sul risarcimento conseguente alla risoluzione del leasing, deve allegare nella domanda elementi idonei a consentire al giudice la verifica della congruità della pretesa, inclusa una stima attendibile del valore di mercato del bene se il bene non sia stato ancora riallocato o venduto.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo esplorativo necessario in sostituzione dell’onere di allegazione della parte: il giudice non è obbligato a disporla quando la parte istante non abbia previamente fornito dati e documentazione sufficienti.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande autonome ritualmente proposte; l’omesso esame di una specifica domanda, distinta dalle altre pretese creditorie, integra nullità per omessa pronuncia.
  • La clausola penale nel leasing traslativo può essere considerata come anticipata liquidazione del danno, ma resta soggetta al controllo giudiziale di equità e non eccessività entro il quadro della disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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