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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12890/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva esteso a Lamberto Lucatelli, in solido con l'erede di Gilberto Antonazzi, l'obbligo di restituire a Marco Negromanti €33.000 corrisposti per la cessione di un portafoglio assicurativo (contratto del 9/7/2003). Negromanti aveva chiesto la nullità o l'annullamento del contratto per errore essenziale o, in via principale, per dolo, sostenendo che il portafoglio era stato fraudolentemente rappresentato (polizze duplicate o già estinte). Il Tribunale aveva annullato il contratto per errore solo nei confronti del cedente Antonazzi e aveva rigettato la domanda contro Lucatelli; la Corte d'Appello, invece, aveva ritenuto che Lucatelli avesse contribuito consapevolmente all'induzione in errore e lo aveva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., condannandolo alla restituzione del prezzo in solido con l'erede di Antonazzi. Lucatelli ha impugnato per cassazione denunciando, tra l'altro, mancanza di contraddittorio integrale (litisconsorzio necessario), travisamento della domanda, ultrapetizione, falsa applicazione delle norme sul vizio del consenso e incongrua applicazione dell'art. 1439 c.c. al terzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la domanda di annullamento/nullità del contratto di cessione riguardava un negozio trilaterale (cedente, cessionario, contraente ceduto) e pertanto richiedeva la partecipazione di tutte le parti (litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.). Poiché in appello non era stato assicurato il contraddittorio integrale (non era stata evocata la parte necessaria), la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata per questo vizio e la causa è stata rimessa al giudice a quo perché provveda all'integrazione del contraddittorio e a nuovo giudizio d'appello. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali (sussistenza del dolo, applicabilità dell'art. 1439 c.c. al terzo, distinzione tra errore e dolo), rimettendole al giudice di rinvio; ha inoltre disposto che la Corte di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la cessione di un contratto è negozio plurilaterale: se la causa mira ad accertare la validità di tale negozio con efficacia di giudicato, sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e contraente ceduto, imponendo la partecipazione di tutti al giudizio

  • art. 331 c.p.c.

    Il giudice d'appello avrebbe dovuto, ove necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio evocando le parti mancanti; l'omessa integrazione ha cagionato la nullità della decisione di appello

  • art. 1439 c.c.

    Norma centrale nella controversia: la Corte d'Appello l'aveva interpretata ritenendo applicabile la responsabilità contrattuale anche verso il terzo che abbia concorso al raggiro; la Cassazione non ha deciso il merito, ma ha rimandato la valutazione alla Corte territoriale dopo aver censurato il vizio procedurale

  • artt. 1427, 1428, 1431 c.c.

    Richiamate nelle censure relative alla distinzione tra errore essenziale ed altri vizi del consenso e alla loro incidenza sulla validità del contratto; la Corte di merito aveva in primo grado annullato per errore essenziale mentre l'appello aveva qualificato il vizio come dolo

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    Richiamato il principio secondo cui la nullità rilevabile d'ufficio può comunque essere fatta valere nel giudizio successivo se si tratta di una nullità che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio; la Corte ha motivo di cassare anche se la parte interessata non l'aveva tempestivamente dedotta

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione in cassazione (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione); la Corte ha accolto il motivo attinente al vizio di contraddittorio e ha assorbito gli altri

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamata dal ricorrente in tema di inammissibilità delle decisioni che mutano la qualificazione della causa coperta da giudicato interno; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito di questa censura avendo cassato per vizio di litisconsorzio

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata in relazione al divieto di ultrapetizione: il ricorrente censurava che la Corte d'Appello sarebbe andata oltre le conclusioni dell'appello; la Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare il punto dopo aver cassato per vizio procedurale

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamata con riferimento all'inammissibilità di domande nuove in grado d'appello; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della cassazione per vizio di contraddittorio

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la validità di una cessione di contratto (es. cessione di portafoglio) che è negozio trilaterale, il giudizio che mira ad accertarne la nullità o annullabilità richiede la partecipazione di tutte le parti interessate (cedente, cessionario, contraente ceduto): omissioni del contraddittorio possono determinare la nullità della decisione di appello
  • La Corte d'appello deve, ove necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; il mancato ordine può essere motivo di cassazione per vizio procedurale
  • La qualificazione del vizio del consenso (errore vs dolo) incide profondamente sugli effetti e sulla titolarità delle azioni: il giudice non può fondare il suo giudizio su una qualificazione sostanzialmente diversa senza assicurare il rispetto delle garanzie processuali e la presenza delle parti interessate
  • L'applicabilità dell'art. 1439 c.c. al terzo che avrebbe partecipato al raggiro è una questione di merito che richiede valutazione probatoria accurata: in generale, per far valere l'art. 1439 nei confronti del terzo occorre che il raggiro sia stato conosciuto e utilizzato dall'altro contraente e che abbia inciso sulla volontà contrattuale
  • Se si vogliono far valere eccezioni di nullità o difetti di contraddittorio, è possibile rilevarle anche in grado di appello quando si tratti di nullità rilevabile d'ufficio e non sanata, ma il corretto iter è l'integrazione del contraddittorio e il nuovo esame della controversia con tutte le parti presenti

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