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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31125/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in giudizio abbreviato, aveva dichiarato la continuazione tra due reati di truffa oggetto del giudizio e un ulteriore reato già giudicato con precedente sentenza, rideterminando la pena complessiva in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la mancanza o insufficienza di motivazione sull'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 640 c.p., con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello, deliberata con motivazione contestuale e comunicata il giorno stesso, rendeva applicabile il termine di quindici giorni per impugnare decorrente dalla comunicazione; il ricorso è stato depositato oltre tale termine, quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello, pronunciata con motivazione contestuale nel contesto del giudizio cartolare di appello, era stata comunicata il 08/05/2025 e che da tale data decorreva il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato depositato il 06/06/2025, oltre la scadenza del 23/05/2025, esso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello è pronunciata con motivazione contestuale e la disciplina applicabile prevede la decorrenza del termine dalla comunicazione del provvedimento, il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data di comunicazione della sentenza completa di dispositivo e motivazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità per tardività può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione e può dare luogo, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende oltre che delle spese processuali.
  • Le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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