Cassazione Penale, Sentenza n. 34230/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del G.i.p. che non ha convalidato il fermo eseguito nei confronti di Ghozzi per plurime ipotesi di furto aggravato, rapina e ricettazione. Denuncia (i) vizio di motivazione per aver escluso il pericolo di fuga valorizzando erroneamente la condizione personale della donna (irreperibile e senza fissa dimora) e per non aver considerato la nota di polizia giudiziaria del 7.3.2022 sulle attività di ricerca; (ii) violazione di legge sostenendo che, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 159/2011 (e dell'art. 4 del decreto), il fermo nei confronti di soggetti indicati dal decreto può essere eseguito anche fuori dai limiti dell'art. 384 c.p.p., senza richiedere il requisito del pericolo di fuga, altrimenti si frustrebbe la ratio della norma
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Motivazione: (a) la valutazione del pericolo di fuga in sede di convalida è prognostica e discrezionale e non sindacabile in cassazione se logica e consequenziale; il G.i.p. ha ritenuto insufficiente la sola irreperibilità/assenza di fissa dimora per dedurre il pericolo di fuga in assenza di elementi concreti che indichino volontà di abbandonare il territorio; (b) sull'interpretazione dell'art. 77 D.Lgs. n. 159/2011 la Corte ribadisce il consolidato indirizzo secondo cui il fermo previsto da quell'articolo richiede i medesimi presupposti del fermo ex art. 384 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga): l'estensione prevista dal decreto riguarda le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo, ma non esonera dall'accertamento dei presupposti codicistici; quindi la doglianza del P.M. è manifestamente infondata
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 77
art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011
Secondo la Corte, l'art. 77 amplia le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo ma non elimina i presupposti del fermo codicistico: restano necessari i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4
art. 4 decreto legislativo n. 159/2011
Ricordato dal ricorrente come richiamante le categorie di soggetti cui applicare il fermo di prevenzione; la Corte non riconosce a tale richiamo efficacia di deroga ai presupposti del fermo previsti dal codice di procedura penale
Codice di procedura penale, art. 384
Individua i presupposti del fermo (in particolare i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga) che la Corte ritiene comunque necessari anche per il fermo ex art. 77 D.Lgs. 159/2011
Codice di procedura penale, art. 381
Riferimento all'arresto in flagranza: la normativa del D.Lgs. 159/2011 estende la possibilità di fermare in analoghe ipotesi ma non incide sui presupposti del fermo
Codice di procedura penale, art. 391, comma 5
art. 391, comma 5, c.p.p.
Richiamato per confermare i limiti applicativi delle misure cautelari e che particolari effetti fuori dai limiti di pena si applicano solo in casi di arresto e non di fermo
Codice di procedura penale, artt. 274 e 280
artt. 274, 1° c., lett. c) e 280 c.p.p.
Citati nella disamina sui limiti di applicazione delle misure cautelari e sulla impossibilità di estendere in malam partem la disciplina processualpenale che incide sulla libertà
Codice di procedura penale, art. 611
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione (procedura di trattazione dell'atto), senza incidenza sostanziale sulla decisione di merito
Massime di principio
- La mera irreperibilità o la condizione di senza fissa dimora non costituiscono automaticamente prova del pericolo di fuga: è necessario dimostrare elementi concreti che indichino la volontà e la capacità di abbandonare il territorio.
- La valutazione del pericolo di fuga in sede di convalida è una valutazione prognostica discrezionale del giudice e, se adeguatamente motivata in termini logici e consequenziali, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- L'art. 77 D.Lgs. n. 159/2011 amplia le ipotesi in cui è possibile procedere al fermo ma non abroga i presupposti sostanziali del fermo previsti dal codice di procedura penale (gravi indizi e pericolo di fuga).
- Il pubblico ministero che impugna una non convalida deve fornire elementi probatori concreti e specifici che dimostrino l'esistenza del pericolo di fuga oltre la mera difficoltà di rintraccio.
- Le norme processuali che incidono sulla libertà personale non sono oggetto di interpretazione estensiva in malam partem: qualsiasi deroga ai requisiti di tutela della libertà deve risultare chiaramente prevista dalla legge e non ricavata per interpretazione estensiva.
- In caso di fermo, per contestare la valutazione del G.i.p. è utile produrre atti o fatti concreti (es. documentazione su tentativi di espatrio, biglietti, contatti che indicano pianificazione della fuga,) che colleghino l'irreperibilità a un progetto di fuga.
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