Cassazione Penale, Sentenza n. 14310/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 07/08/2023 che aveva disposto per il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati connessi al DPR 309/1990 (art. 73 e art. 74). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancanza dei gravi indizi per la partecipazione al reato associativo (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che emergono solo sporadici contatti e un episodio occasionale di ritiro di stupefacente; (2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e motivazione incongrua sulle esigenze cautelari, sostenendo che l'episodio era occasionale, di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) e il periodo temporale rilevante era brevissimo; (3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p., per mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, del tempo intercorso, e per non avere considerato misure meno afflittive e l'autorizzazione al lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiede una rivalutazione di fatto delle risultanze probatorie, confermando la correttezza della motivazione del Tribunale che ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in ordine al reato associativo, sulla base di intercettazioni e di elementi che evidenziavano attività di spaccio stabile, rapporti consolidati con altri associati e contributi funzionali all'associazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui un unico episodio non esclude la partecipazione associativa se il contributo è funzionale all'organizzazione. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: per i reati presupposti (art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), non vinta dalla difesa; il Tribunale ha adeguatamente motivato in termini di serialità, professionalità, canali consolidati, precedenti specifici e patteggiamento successivo, e ha ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
Norma sul reato di detenzione e spaccio di stupefacenti; richiamata la disciplina e, in particolare, la possibilità che una fattispecie di lieve entità (comma 5) possa sussistere ma che ciò non sia necessariamente determinante ai fini cautelari quando è contestato anche il reato associativo.
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che le condotte contestate potessero integrare gli elementi del reato associativo anche con contributi non formalmente investitivi ma funzionali e ripetuti.
Codice di procedura penale, art. 273
Definizione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari: la valutazione è prognostica e non richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che in sede cautelare non si applicano gli stessi criteri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Individua le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la sentenza conferma che tali esigenze possono ritenersi sussistenti ove la presunzione relativa prevista per i delitti di cui all'art. 275 non sia stata efficacemente superata.
Codice di procedura penale, art. 275 (comma terzo / comma 3-bis)
Per i reati indicati (tra cui art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e nella scelta della misura: sposta l'onere sulla difesa che deve fornire elementi contrari per vincere la presunzione; il giudice può limitare l'argomentazione al semplice esame dell'assenza di elementi idonei a superarla.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato per evidenziare che, rispetto al giudizio di merito, in sede cautelare non è richiesto il grado di qualificazione degli indizi (precisione e concordanza) previsto dall'art. 192 comma 2; art. 273 richiama solo i commi terzo e quarto dell'art. 192.
Codice di procedura penale, art. 611
Richiama la facoltà del Pubblico Ministero di depositare memoria; qui il PM ha depositato memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione e la possibilità di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; applicata nel caso di specie.
Massime di principio
- In sede cautelare il requisito della "gravità indiziaria" ha natura prognostica: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma elementi coerenti e consistenti tali da rendere probabile la responsabilità con possibilità di ulteriore sviluppo probatorio.
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche in assenza di formale investitura quando emergono contributi volontari e funzionali all'organizzazione; un singolo episodio non esclude questa partecipazione se il fatto è funzionale all'associazione.
- Per i reati elencati nell'art. 275 (es. associazione per stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: l'onere di confutare tale presunzione grava sulla difesa con elementi concreti e specifici.
- La motivazione del giudice delle misure cautelari può essere più sintetica quando opera la presunzione di cui all'art. 275; tuttavia se la difesa produce elementi contrari il giudice deve affrontarli e motivare il loro rigetto.
- Il mero passare del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare non annulla automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari se permangono elementi (serialità, canali, professionalità, precedenti) che indicano pericolosità concreta e attuale.
- I ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammessi in presenza di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione: non sono strumento per una semplice rinnovata valutazione delle prove di fatto.
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