Cassazione Penale, Ordinanza n. 31613/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazioni in materia di circolazione stradale. Con un unico motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che nel caso concreto ne ricorressero i presupposti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque infondato, osservando che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, elementi non ravvisati dal giudice di merito. Inoltre ha evidenziato che, per il reato di guida senza patente punibile solo in caso di recidiva nel biennio, la particolare tenuità è ontologicamente incompatibile con una condotta reiterata, difettando il requisito della non abitualità.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come base della condanna per il reato in materia di guida in stato di ebbrezza; la sentenza di legittimità non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prenderla atto tra i capi di imputazione confermati.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata come ulteriore base della condanna per guida senza patente; la Corte sottolinea che la fattispecie assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio e che, per tale struttura reiterata, è incompatibile con l'art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso tali indici e, in particolare, non è applicabile a fattispecie con condotte reiterate o abitualità legislativamente rilevante.
art. 133, primo comma, cod. pen.
È richiamato come parametro di valutazione degli indici di particolare tenuità dell'offesa, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la debenza della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
- La valutazione della particolare tenuità richiede il confronto con gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando la fattispecie incriminatrice è costruita su una condotta reiterata o sulla recidiva nel biennio, difetta normalmente il requisito della non abitualità e l'art. 131-bis c.p. non è applicabile.
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che miri a sostituire alla valutazione di merito sugli indici dell'art. 131-bis una diversa apprezzamento fattuale, se la motivazione di merito risulta coerente e specifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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