Cassazione Penale, Sentenza n. 20151/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Dragutinovic per mancata allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore e della relativa elezione di domicilio (art. 581 comma 1-quater c.p.p.). Il ricorrente ha sollevato un'eccezione di incostituzionalità di tale norma rispetto agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., limitando la censura alla fattispecie in cui l'imputato, pur correttamente dichiarato assente e a conoscenza del giudicato, non possa materialmente conferire mandato per essere residente all'estero e impossibilitato a rientrare in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione di costituzionalità prospettata non è rilevante nel giudizio: dagli atti non risulta che l'imputato si trovasse all'estero nel periodo utile per proporre l'appello né che tale circostanza fosse allegata nell'atto di impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezione che aveva già escluso l'incostituzionalità della norma e ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità materiale di conferire mandato a distanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
Impone al difensore dell'imputato assente di produrre specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto la previsione compatibile con la Costituzione nella fattispecie, salvo eccezioni non comprovate nel caso concreto.
È la norma penale per il reato di cui il ricorrente era stato condannato in primo grado.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, responsabilità penale, giusto processo); la Corte non ha ritenuto la questione rilevante nel caso per mancanza di specifici fatti allegati che potessero dimostrare la violazione.
artt. 175 e 629 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano rimedi/processi alternativi; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di attivare tali rimedi.
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103)
Consente la condanna per spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; applicata per il pagamento delle spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Richiamato come riferimento alla disciplina sull'assenza anteriore; la Corte ha valutato la questione tenendo conto delle modifiche normative ma ha ritenuto non provata la situazione fattuale invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- Perché un'impugnazione sia ammissibile quando il difensore agisce per un imputato assente, è generalmente necessario allegare il mandato specifico ad impugnare e l'elezione di domicilio previste dall'art. 581 c.p.p.; la loro mancanza può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Un'eccezione di incostituzionalità invocata in sede di cassazione è rilevante solo se il ricorrente dimostra, con elementi processuali concreti, la situazione fattuale che renderebbe la norma incostituzionale nel caso concreto (ad es. prova che l'imputato era all'estero nel periodo utile e impossibilitato a conferire mandato).
- Se l'imputato si trova all'estero, occorre allegare già nell'atto di impugnazione le ragioni e le prove della sua impossibilità materiale a conferire mandato (o dimostrare l'impossibilità di utilizzo di strumenti telematici/di trasmissione a distanza), altrimenti la questione non verrà esaminata per irrilevanza.
- La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, in casi valutati, la possibilità di conferire mandato a distanza: quindi la mera presenza all'estero non sempre giustifica un'eccezione all'obbligo di mandato specifico; è necessario dimostrare l'assoluta impossibilità materiale di conferire il mandato.
- Sollevare questioni costituzionali senza adeguata allegazione fattuale può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
- Chi intende contestare la legittimità di una norma processuale per disparità di trattamento o pregiudizio al diritto di difesa deve articolare e provare il caso concreto e le alternative non percorribili, consentendo alla Corte di merito di verificare tali circostanze in sede di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →