Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma di responsabilità penale pronunciata in appello. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: omessa o insufficiente motivazione in ordine al dolo relativo al delitto di associazione per delinquere (capo 1); mancata considerazione del valore probatorio delle sentenze tributarie che avrebbero escluso l'esistenza di una società di fatto tra il ricorrente e i coimputati; vizio di motivazione circa il ruolo di "amministratore di fatto" attribuito al ricorrente sino a settembre 2017 in relazione ai reati di autoriciclaggio (capi 8, 11, 14) e alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti (capi 9, 12); e vizio motivazionale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono a valutazioni probatorie adeguatamente motivate dai giudici di merito: il GUP e la Corte d'appello hanno ricostruito la riconducibilità delle società al centro d'interessi della famiglia Sarsilli, l'attività gestionale e di raccordo svolta dal ricorrente (anche mediante intercettazioni e ricostruzione dei flussi finanziari), e la funzione della "Due Esse" nel sistema fraudolento. La Corte ha altresì confermato il principio secondo cui le decisioni tributarie non vincolano il giudice penale ma possono essere utilizzate come elementi indiziari purché il giudice penale dia adeguata motivazione. Le censure sui capi di autoriciclaggio e fatture per operazioni inesistenti sono state ritenute infondate alla luce della ricostruzione investigativa e del compendio probatorio. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione d'appello che le ha escluse per la gravità, la reiterazione e la pericolosità sociale della condotta. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. In sede di merito (Corte d'appello) si era già dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni reati (capi 8, 9 parzialmente, 10, 13) e confermata la responsabilità di Scassellati per i capi 1, 8, 9 (per le parti non prescritte), 11, 12 e 14, con rideterminazione della pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 9.600.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse sufficiente a dimostrare il ruolo organizzatore del ricorrente nell'associazione.
art. 648-ter, comma 1 cod. pen.
Norma relativa all'autoriciclaggio; è stata applicata per i capi indicati e la Corte ha ritenuto provata, secondo la valutazione di merito, la responsabilità collegata ai flussi finanziari illeciti.
Riferimento a fattispecie penali tributarie (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ha confermato che le valutazioni di merito sono congrue nel considerare la documentazione e i comportamenti gestionali.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza utilizzato per argomentare che il giudice penale non può essere vincolato dai criteri probatori propri del procedimento tributario.
art. 6 CEDU
Richiamato nei principi sul giusto processo e presunzione di non colpevolezza, a sostegno del rilievo che le decisioni tributarie non vincolano automaticamente il giudice penale.
art. 53 Cost.
Citato nel contesto della tutela del dovere di concorrere alle spese pubbliche come oggetto della normativa penale tributaria, sottolineando l'autonomia del diritto penale rispetto al diritto tributario.
Norma sulle valutazioni probatorie; la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno esaminato e motivato le fonti probatorie secondo tale articolo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione (materia dedotta dal ricorso), ossia alla specificazione dei motivi consentiti.
Norma utilizzata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e altro).
Massime di principio
- Le decisioni della giustizia tributaria non vincolano il giudice penale: possono essere utilizzate come elementi indiziari, ma il giudice penale deve motivare adeguatamente perché ne trae rilievo probatorio.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si valuta sulla base di elementi concreti che dimostrino un'attività gestionale continuativa e significativa; intercettazioni, flussi finanziari e connessioni societarie possono costituire prova idonea se adeguatamente valutate e motivate.
- Le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione della prova operata dai giudici di merito sono difficilmente accolte in cassazione, salvo che si dimostri un vizio di motivazione palese, illogicità o contraddittorietà.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse se la condotta è ritenuta particolarmente grave, reiterata o socialmente pericolosa; lo stato di incensuratezza o il breve coinvolgimento temporale possono non prevalere su tali elementi.
- Quando si impugna in sede di legittimità questioni probatorie connesse a fatti societari e fiscali, è essenziale indicare con precisione dove la motivazione di merito sarebbe carente o contraddittoria e fornire elementi che rendano la doglianza qualificabile come vizio di diritto.
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