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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33033/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica presso il domicilio dichiarato, per essere stata notificata invece al difensore eletto solo ai fini del procedimento incidentale (violazione dell'art. 161 c.p.p.); 2) omessa o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo l'imputata lasciato gli arresti domiciliari per recarsi in ospedale, fatto che secondo la difesa avrebbe inciso sulla valutazione della gravità e sulla determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che l'elezione di domicilio nel procedimento di esecuzione proietta la sua efficacia anche nel giudizio di merito, e che la notificazione all'avvocato del procedimento incidentale non ha violato i diritti di difesa e risultava anche generica la doglianza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche sia giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se motivato e non contraddittorio: i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato il diniego richiamando l'assenza di situazioni peculiari e l'imponente curriculum criminale dell'imputata; inoltre la dedotta esigenza sanitaria era stata allegata come stato di necessità e non come specifico fondamento per le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento di esecuzione/incidente di esecuzione possa proiettare i suoi effetti anche nel giudizio di merito, giustificando la notifica al difensore dell'incidente senza violare i diritti di difesa, salvo dimostrazione di pregiudizio.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Citato a titolo di vizio denunciato nella nullità formale della sentenza; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio invocato.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Riferimento al procedimento incidentale di esecuzione in cui veniva elettо domicilio presso l'avv. Moreno Gullì; la Corte ha considerato efficace tale elezione nel contesto processuale rilevante.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ricordato che le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di situazioni non già contemplate dal codice e che la loro valutazione è essenzialmente un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria e se illustra gli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato nel testo perché la difesa aveva prospettato lo stato di necessità in appello; la Corte osserva che tale deduzione non era stata formulata come alternativa per ottenere le attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 commi 8 e 9 e successive disposizioni di proroga

    Richiamate le norme che hanno consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con le modalità previste per l'emergenza e le successive proroghe; utilizzate esclusivamente come riferimento procedimentale.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio nel procedimento di esecuzione o in un procedimento incidentale può avere efficacia anche rispetto al giudizio di merito: chi intende contestare la validità di notifiche deve provare il pregiudizio concreto derivante da una notificazione effettuata al difensore.
  • La notificazione al difensore nominato per un procedimento incidentale non è automaticamente nulla se resa per atti connessi, purché non sia dimostrato che ciò abbia leso il diritto di difesa.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto; in Cassazione è sindacabile solo la correttezza formale della motivazione (assenza di contraddittorietà o di omissione degli elementi decisivi).
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è utile che la difesa individui e documenti situazioni peculiari non già contemplate dall'art. 133 c.p. e argomenti esplicitamente perché tali circostanze meritino considerazione separata dalla generica descrizione del fatto.
  • Se la difesa intende far valere motivi di salute o stato di necessità come attenuante, è opportuno formularli chiaramente come fondamento delle attenuanti generiche o di una causa di non punibilità, non solo come fatto esplicativo dell'evento.
  • I ricorsi generici o privi di specifica allegazione del pregiudizio subìto sono più facilmente dichiarati inammissibili; va quindi curata la specificità dei motivi e la prova del danno processuale.

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