Cassazione Penale, Sentenza n. 41003/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva carenza di motivazione della Corte d'appello in ordine al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: nonostante l'appello avesse chiesto la prevalenza delle attenuanti (e la quantificazione della pena prossima al minimo) sulla base di fattori quali età, lontananza temporale dei fatti, sostanziale incensuratezza, condizioni di salute, il risarcimento/transazione con la procedura fallimentare, il fatto che l'immobile trasferito fosse potenzialmente revocabile, l'avallo professionale dell'operazione, e il buon comportamento processuale, la Corte d'appello si era limitata in pochi righi a ridurre la pena richiamando in termini generici l'adeguatezza della pena e la "condizione concreta dell'imputato" senza sviluppare un esplicito bilanciamento fra le circostanze contrapposte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del merito e può essere sindacato in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità; nel caso di specie la riduzione della pena operata in appello e il richiamo alla "condizione concreta dell'imputato" sono stati considerati motivazione sufficiente, anche se implicita, tanto da giustificare la conferma dell'equivalenza tra circostanze e il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi e la loro enunciazione in cassazione; il ricorso è stato formulato nei termini consentiti da tale norma.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'adeguatezza e alla "condizione concreta dell'imputato" ricomprende i criteri dell'art.133 e può valere come motivazione, anche implicita, della determinazione della pena.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. con legge n.176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. con legge 18/12/2020, n.176
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; applicata nel procedimento in esame per la decisione scritta senza udienza collegiale.
art. 94, comma 2, d.lgs. n.150/2022
art. 94, comma 2, d.lgs. n.150/2022
Prevede la continuazione dell'applicazione delle disposizioni emergenziali (tra cui l'art.23 comma 8 del d.l.137/2020) per i ricorsi proposti entro la data indicata; ha reso applicabile la procedura di cui sopra.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnante; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del merito: la Corte di legittimità sindaca solo l'arbitrio o il ragionamento illogico, non la semplice scelta valutativa.
- Una motivazione sintetica o implicita può essere sufficiente se consente di ricostruire il ragionamento del giudice di merito e appare coerente con la rideterminazione della pena (es. richiamo alla "condizione concreta dell'imputato" può ricomprendere età, salute, incensuratezza, ecc.).
- Se la Corte d'appello riduce la pena facendo espresso riferimento ai criteri di adeguatezza e alla condizione personale, quella indicazione può implicare il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti senza ulteriore dettagli ove la decisione sia logicamente collegata alla riduzione operata.
- La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale è potere discrezionale del giudice di merito; quando la pena è fissata in misura prossima al minimo la cassazione è meno incline a sindacare la scelta, purché esista una motivazione minimale di adeguatezza.
- Quando la parte impugna per carenza di motivazione specifica il bilanciamento, il giudice di legittimità verifica non solo la presenza di parole esplicite ma la ricostruibilità del ragionamento nel complesso della motivazione resa.
- I ricorsi inammissibili per profili di colpa del ricorrente possono comportare non solo le spese processuali ma anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende; quindi è importante curare la sufficienza formale e sostanziale dell'impugnazione.
- Quando in sede di appello si chieda un diverso bilanciamento è utile indicare e argomentare chiaramente il nesso tra le circostanze proposte e i criteri dell'art.133: ciò rende più difficile ritenere la richiesta infondata o meramente meramente assertiva.
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