Cassazione Civile, Ordinanza n. 16295/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Nel 2014 il ricorrente agì contro il Ministero competente per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito perché, dopo la laurea in medicina e la frequenza di una scuola di specializzazione tra il 1991 e il 1994, non aveva percepito alcuna remunerazione; deduceva che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata retribuzione per gli specializzandi e che l’Italia vi aveva dato attuazione tardiva e solo parziale con la L. 257/1991. Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto; la Corte d’appello confermò, rilevando che il ricorrente non aveva provato un atto interruttivo idoneo e che la lettera inviata al Ministero non interrompeva la prescrizione perché indirizzata a soggetto diverso dal debitore, individuato nella Presidenza del Consiglio. In Cassazione il ricorrente dedusse falsa applicazione dell’art. 4 L. 260/1958 e degli artt. 100, 101, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che Presidenza del Consiglio e Ministero non sarebbero soggetti distinti ma articolazioni del medesimo soggetto statale, con conseguente legittimazione passiva del Ministero e idoneità della sua intimazione a interrompere la prescrizione; con il secondo motivo censurò ulteriori profili relativi alla prescrizione, che però restarono assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo in parte: ha escluso che l’art. 4 L. 260/1958 valga a equiparare le amministrazioni statali a ogni effetto e ha ribadito che, per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento statale a obblighi comunitari, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura sulla prescrizione, affermando che l’atto interruttivo inviato a un Ministero competente in materia universitaria, pur non essendo indirizzato alla Presidenza del Consiglio, è idoneo a interrompere la prescrizione del credito risarcitorio perché non rivolto a un soggetto estraneo al rapporto e perché conserva la funzione di messa in mora del debitore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260
non è norma di generale parificazione delle amministrazioni statali a ogni effetto; ha la sola funzione di consentire la rimessione in termini ai fini della corretta vocatio in ius dell’autorità amministrativa effettivamente competente
richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi della Corte
richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi della Corte
l’atto indirizzato a un Ministero competente in materia universitaria può interrompere la prescrizione del credito risarcitorio anche se la domanda va proposta contro la Presidenza del Consiglio, purché l’atto sia comunque rivolto al debitore o a un’articolazione governativa non estranea al rapporto
richiamato nel motivo di ricorso in connessione agli effetti dell’interruzione della prescrizione
L. 8 agosto 1991, n. 257
indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli specializzandi
Direttiva 75/362/CEE
richiamata quale fonte sovranazionale dell’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
richiamata quale fonte sovranazionale dell’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi
Direttiva 82/76/CEE
la sua mancata o tardiva attuazione è posta a base della domanda risarcitoria per danno da inadempimento statale
Cass. Sez. U., 25/07/2002, n. 10955
il giudice può applicare d’ufficio il termine di prescrizione corretto, previa attivazione del contraddittorio
Cass. Sez. 3, 11/10/2016, n. 20414
l’atto inviato a un ministero competente può interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio
Cass. Sez. 3, 15/04/2024, n. 10074
la Presidenza del Consiglio è l’unico soggetto legittimato passivo nelle domande di risarcimento per danno da inadempimento statale a obblighi comunitari
Cass. Sez. 6, 18/06/2013, n. 15195
l’art. 4 L. 260/1958 non produce una parificazione generale delle amministrazioni statali
Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649
conferma la funzione limitata dell’art. 4 L. 260/1958 alla rimessione in termini per la corretta vocatio in ius
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20100 del 25/07/2019
in fattispecie identica, l’atto rivolto a un ministero competente interrompe la prescrizione del credito risarcitorio
Massime di principio
- Nelle azioni di risarcimento del danno per tardiva attuazione di direttive comunitarie, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo l’art. 4 L. 260/1958 idoneo a equiparare stabilmente tutte le amministrazioni statali.
- L’atto interruttivo della prescrizione conserva efficacia se indirizzato a un Ministero competente nella materia oggetto del rapporto, anche quando la domanda debba essere proposta contro la Presidenza del Consiglio, purché l’atto non sia rivolto a un soggetto del tutto estraneo al rapporto controverso.
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione, conta la funzione sostanziale di messa in mora e di sollecitazione all’adempimento, non la perfetta coincidenza tra il destinatario della diffida e il soggetto processualmente legittimato passivo.
- La determinazione del termine di prescrizione applicabile è questione di diritto rilevabile e risolvibile dal giudice anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti, previa attivazione del contraddittorio sulla questione.
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