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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16700/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti. I motivi principali erano: (i) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 21/07/2020 che avrebbe esteso l'applicabilità all'ipotesi attenuata della ricettazione; (ii) nullità del processo per mancata traduzione nella lingua a lei nota (alloglotta), connessa con la notifica del decreto di citazione a giudizio e con le dichiarazioni di persona informata sui fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il tribunale avesse fornito motivazione articolata e congrua per negare l'applicazione dell'art. 131-bis, non limitandosi al mero riferimento al limite edittale ma valorizzando la cospicua quantità di beni contraffatti, la reiterazione e la pluralità delle condotte (elementi ostativi alla particolare tenuità e indicativi di abitualità). Inoltre la Corte ha osservato che la causa di non punibilità non era stata dedotta in modo devolutivo e specifico nell'impugnazione, essendo stata sollevata soltanto in sede di discussione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità perché la ricorrente non ha dimostrato di non comprendere l'italiano (in atti risultava che la imputata comprendeva e parlava la lingua italiana) e perché la scelta del rito abbreviato opera effetto sanante su tale nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.. La Corte ha inoltre rilevato che il reato meno grave richiamato non è prescritto e che il termine di prescrizione maturerà il 7/6/2024. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere valutata anche con più reati in continuazione, ma è esclusa quando emergono elementi ostativi quali la pluralità e l'abitualità delle condotte e la cospicua entità del materiale illecito; deve essere invocata e dedotta secondo le regole processuali e il principio devolutivo

  • d.lgs. n. 32/2014 (attuazione direttiva 2010/64/UE)

    Introduce obblighi di assistenza linguistica e traduzione; la mancata traduzione delle dichiarazioni di persona informata configura una nullità di grado intermedio che, tuttavia, può essere sanata con la scelta del rito abbreviato

  • art. 183 c.p.p.

    La richiesta del rito abbreviato ha effetto sanante su determinate nullità processuali, rendendole non deducibili successivamente se il rito viene scelto

  • art. 161 c.p.

    Regola la prescrizione del reato; nel caso di specie, a seguito delle sospensioni intervenute il termine di prescrizione maturerà il 7/6/2024

  • Varia giurisprudenza di Sezioni Unite (richiamata)

    Sez. U, Sent. n. 18891 del 27/01/2022

    Fornisce i criteri per la valutazione complessiva della particolare tenuità in presenza di più reati in continuazione, elencando gli indicatori rilevanti (natura e gravità degli illeciti, quantità, modalità, finalità, intensità del dolo, ecc.)

  • Pronuncia Corte Costituzionale del 21/07/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti di art. 131-bis nella parte in cui precludevano l'applicazione dell'istituto per ipotesi attenuate di ricettazione in assenza di un limite edittale minimo, rendendo astrattamente applicabile l'istituto anche a talune ipotesi di ricettazione

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. va sempre invocata e dedotta in modo specifico e conforme alle regole del principio devolutivo: sollevare la questione solo in discussione senza motivazione nelle impugnazioni può impedirne l'esame
  • La pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità; tuttavia elementi come la cospicua quantità di beni illeciti, la reiterazione e la pluralità di condotte orientano verso l'esclusione dell'istituto perché indicativi di abitualità e maggiore offesa al bene giuridico
  • Le eccezioni di nullità per mancata traduzione o assistenza linguistica richiedono prova dell'effettiva incapacità di comprendere la lingua; la documentazione processuale che attesta la conoscenza della lingua e l'esercizio consapevole dei diritti ostano alla loro accoglienza
  • La scelta del rito abbreviato può sanare determinate nullità processuali (effetto estintivo della deducibilità di tali nullità), quindi la strategia difensiva incide sul potere di dedurre nullità in sede successiva
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, valuta soprattutto questioni correttamente devolute e motivate nelle impugnazioni: ragioni sollevate tardivamente o in maniera generica rischiano di non essere esaminate

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