Cassazione Penale, Ordinanza n. 03691/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti alla data di presentazione dell'atto. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Ravenna del 25 ottobre 2023, che aveva condannato l'imputato alla pena di euro 3.000 di ammenda, con concessione delle attenuanti generiche, per reati in materia di gestione dei rifiuti. Il gravame era stato proposto come appello e poi convertito in ricorso per cassazione. In sede di legittimità è stato rilevato che l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione alla data di proposizione dell'impugnazione, poiché l'iscrizione era successiva. Il motivo decisivo non attiene al merito della condanna, ma alla ritualità dell'impugnazione e alla legittimazione del difensore a proporla in cassazione.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare la condotta contestata in materia di gestione illecita di rifiuti.
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Ulteriore disposizione incriminatrice richiamata per la contestazione relativa alla gestione dei rifiuti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento della proposizione dell'impugnazione.
- L'iscrizione successiva all'albo speciale dei cassazionisti non sana il difetto originario di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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