Cassazione Penale, Ordinanza n. 36719/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Catania, con sentenza del 27 maggio 2025, per tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2, c.p., con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La Corte d’appello di Catania, in base all’accordo con il pubblico ministero ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti e riducendo la pena. Con un unico motivo, l’imputato ha chiesto l’annullamento deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare l’estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: per il calcolo della prescrizione ha determinato la pena edittale applicabile tenendo conto delle due aggravanti a effetto speciale, della diminuzione per il tentativo e della recidiva, concludendo che il termine non era maturato alla data della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ricostruito la pena per il furto consumato in otto anni di reclusione, applicando prima il raddoppio previsto dall’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 2, c.p. e poi l’aumento di un terzo per l’altra aggravante a effetto speciale; per il tentativo la pena risultante è di cinque anni e quattro mesi, non sei anni e otto mesi come indicato dal Tribunale. Il termine-base di prescrizione è quindi di sei anni, aumentato di due terzi per la recidiva reiterata, con risultato di dieci anni. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quale aggravante a effetto speciale, rileva sia nella determinazione del termine-base sia nel limite massimo degli aumenti per gli atti interruttivi; rileva inoltre anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con attenuanti. Poiché il reato, commesso il 22 giugno 2016, non era prescritto alla data della sentenza d’appello, la relativa eccezione è stata respinta; la manifesta infondatezza ha inoltre precluso la dichiarazione di una prescrizione eventualmente maturata nelle more del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità del ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è stata dichiarata de plano, senza formalità di procedura. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello, sulla base dell’accordo raggiunto con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti e ha ridotto la pena.
La decisione d’appello era stata pronunciata in seguito all’accordo tra imputato e pubblico ministero previsto dall’art. 599-bis c.p.p.; contro tale sentenza, l’inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Essendo state applicate due aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. la pena edittale va determinata applicando prima l’aggravante speciale più grave, che va individuata in quella di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. che comporta il raddoppio della pena, e poi aumentando di un terzo la pena così determinata.
Nel calcolo della pena edittale in presenza di due aggravanti a effetto speciale, va applicata per prima quella più grave; nel caso concreto l’aggravante ex art. 625, primo comma, n. 2, c.p. comportava il raddoppio della pena, seguito dall’aumento di un terzo per l’altra aggravante.
Essendo state applicate due aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. la pena edittale va determinata applicando prima l’aggravante speciale più grave, che va individuata in quella di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. che comporta il raddoppio della pena, e poi aumentando di un terzo la pena così determinata.
Quando concorrono più aggravanti a effetto speciale, la pena si determina applicando prima l’aumento previsto per la circostanza più grave e poi l’aumento per l’altra circostanza, secondo il criterio applicato dalla Corte.
Il termine di prescrizione è quindi pari ad anni sei ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen.
Per il reato tentato, la Corte determina il termine-base di prescrizione in sei anni sulla base della pena edittale risultante dopo il calcolo delle aggravanti e della diminuzione per il tentativo.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, qualificata come aggravante a effetto speciale, incide sulla determinazione del termine-base di prescrizione.
Inoltre, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.
La recidiva a effetto speciale rileva ai fini della prescrizione anche quando, nel giudizio di bilanciamento, sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti: il bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quale aggravante a effetto speciale, incide anche sull’entità della proroga del termine di prescrizione.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude alla Corte di cassazione la dichiarazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata durante il giudizio di legittimità.
Peraltro, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarata senza formalità, con provvedimento de plano e senza avviso alle parti della fissazione dell’udienza camerale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata nel caso concreto in 4.000 euro.
Massime di principio
- Nel calcolo della pena edittale ai fini della prescrizione, quando concorrono più aggravanti a effetto speciale, si applica prima l’aggravante più grave e successivamente l’aumento previsto per l’altra aggravante; per il tentativo, la pena così determinata va ridotta secondo la relativa disciplina.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando costituisce aggravante a effetto speciale, incide sia sulla determinazione del termine-base di prescrizione sia sulla proroga conseguente agli atti interruttivi.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva a effetto speciale va considerata anche se risulta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, poiché il bilanciamento non modifica la pena massima rilevante ai sensi dell’art. 157 c.p.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la dichiarazione, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., della prescrizione eventualmente maturata durante il giudizio di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è dichiarata de plano, senza formalità di procedura e senza avviso alle parti dell’udienza camerale.
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