Cassazione Penale, Sentenza n. 17557/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p.: la Corte territoriale non avrebbe verificato correttamente, come disposto dalla sentenza di annullamento, l'esistenza delle certificazioni rilasciate dal sostituto ai sostituiti; 2) violazione dell'art. 168-bis c.p.: contestazione del rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, peraltro motivato dalla mancata estinzione del debito tributario e dalla esistenza di precedente condanna; 3) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), in ragione dello stato di crisi/fallimento della società e degli sforzi di rientro; 4) vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e lo ha respinto nella sostanza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del principio indicato dalla sentenza rescindente: il giudice di merito, nel rito abbreviato, poteva utilizzare la comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle Entrate come prova dell'esistenza e del rilascio delle certificazioni, e non era obbligato ad acquisire materialmente i singoli certificati; sul secondo motivo ha confermato la discrezionalità del giudice nel negare la messa alla prova, osservando inoltre l'inammissibilità del motivo per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto il ricorrente era già stato ammesso una volta alla prova (art. 168-bis, comma 4) e non poteva più beneficiare del mezzo; sul terzo motivo ha ritenuto che l'insussistenza del dolo non fosse dimostrata: la giurisprudenza consolidata stabilisce che lo stato di insolvenza/fallimento non esclude il dolo e la difesa non ha prodotto prove sufficienti (autosufficienza) circa l'impossibilità assoluta e non imputabile di adempiere; sul quarto motivo ha ritenuto congrua la determinazione della pena e motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale in ragione della gravità dell'importo, dei precedenti e delle pendenze. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la sentenza di merito confermata.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Reato punibile a titolo di dolo generico; la prova del dolo è generalmente desumibile dalla contemporanea presenza della certificazione rilasciata al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (mod. 770).
art. 7, comma 1, lettera b), d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158
Norma richiamata nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione ripristinando il regime antecedente e incidendo sul presupposto del reato di cui all'art. 10-bis (necessità della certificazione rilasciata al sostituito).
Norma processuale richiamata nella doglianza sulla corretta applicazione del principio di diritto indicato dalla precedente sentenza rescindente; la Corte ha stabilito che la verifica richiesta non imponeva l'acquisizione materiale delle certificazioni se l'esistenza di esse poteva essere dimostrata validamente con altri elementi (es. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate) soprattutto nel rito abbreviato.
"la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta"
La sospensione con messa alla prova è rimessa alla discrezionalità del giudice; il comma 4 impedisce la concessione del beneficio più di una volta e tale divieto ha reso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse la doglianza relativa alla mancata ammissione quando il ricorrente era già stato ammesso precedentemente.
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito deve valutare i criteri e può scegliere l'elemento predominante ai fini del riconoscimento delle attenuanti.
Disposizione costituzionale del codice penale relativa alla sospensione condizionale della pena: il giudice può basare il giudizio prognostico anche sui precedenti e sulle pendenze, e tale giudizio è insindacabile se adeguatamente motivato.
Norma applicata ai fini della riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto congrua la graduazione della pena effettuata dal giudice di merito.
Richiamata nella giurisprudenza sul valore dei precedenti e sulla presunzione di innocenza; la Corte ha osservato che l'uso dei precedenti nel giudizio prognostico resta possibile e non contraddice la disciplina successiva.
art. 581, comma 1-quater c.p.p.
Riferimento formale al mandato conferito al difensore per proporre ricorso; citato nel capo introduttivo del ricorso.
Massime di principio
- In reati da omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis d.lgs. 74/2000) la prova del dolo può essere ricavata dalla certificazione rilasciata al sostituito e dalla dichiarazione annuale (mod. 770); tuttavia, nel rito abbreviato il giudice può utilmente utilizzare anche atti amministrativi o investigativi (es. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate) come elementi di prova, purché la prova sia adeguatamente motivata.
- La semplice presentazione del modello 770 non è di per sé sufficiente a dimostrare che le certificazioni siano state consegnate ai sostituiti; possono essere ammessi elementi indiziari, ma la valutazione è di merito e richiede adeguata motivazione.
- Lo stato di insolvenza o il fallimento della società non esclude automaticamente il dolo del sostituto d'imposta: è necessario che l'imputato provi, con documenti e fatti concreti, di aver adottato tutte le misure possibili (anche sacrificando il patrimonio personale) e che non gli sia rimasta alcuna possibilità per adempiere al debito erariale per cause non a lui imputabili.
- La concessione della messa alla prova e della sospensione condizionale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; giudizi prognostici negativi fondati su precedenti o pendenze sono legittimi se motivati. Inoltre, l'ammissione alla messa alla prova non può essere concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4).
- In tema di determinazione della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha ampia discrezionalità e può privilegiare uno degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; la mancanza di documentazione probatoria a sostegno di circostanze attenuanti o della parziale estinzione del danno indebolisce le doglianze appellate.
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